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martedì 15 settembre 2020

Mediazione familiare e globalizzazione

Di seguito il testo della tesina con la quale acquisii, nel 2007, il diploma di Mediatore familiare, a seguito della frequenza del corso biennale (Master post-universitario di II livello) e del brillante superamento dell'esame finale.
Pur se scritto nel 2007 e, pertanto, sotto certi aspetti parzialmente datato, riveste alcuni caratteri oggi attualissimi in tema di mediazione tra culture diverse in un mondo sempre più globalizzato.

 




La mediazione familiare nel mondo globalizzato

 

                                                            

 

Avv. Giuseppe Sbardella






INDICE

 

 

 

Capitolo I - Globalizzazione e mediazione

 

·      1.a) Cenni sulla globalizzazione.

·      1.b) Vari tipi di globalizzazione (mediatica, economica, giuridica, culturale).

·      1.c) Effetti della globalizzazione (omogeneità, distinzione delle identità).

·      1.d) Necessità della mediazione (culturale, sociale, familiare) nell’epoca della                                                                                                                      globalizzazione. Cosa è la mediazione?

 

Capitolo II - Mediazione familiare

·      2.a) Cenni storici.

·      2.b) Natura e Definizione.

·      2.c) Fasi

 

Capitolo III - Obbligatorietà della mediazione familiare?

·      3.a) Normativa sugli aspetti della  mediazione familiare.

·      3.b) Obbligatorietà della mediazione familiare? Perché no

·      3.c) Obbligatorietà della mediazione familiare? Perché si

·      3.d) Ma che c’entra la globalizzazione?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

                                         “Non esistono due persone che non si comprendono, esistono solo due persone che non comunicano” (vecchio proverbio africano)”

 

Risolvere un conflitto raramente ha a che fare con chi ha ragione.

                                   Dipende semmai dal riconoscere ed apprezzare le differenze (T. Crum)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo I - Globalizzazione e mediazione

 

 

1.a) Cenni sulla globalizzazione (mediatica, economica, giuridica, culturale).

 

Si parla oggi (e qualche volta anche senza sufficiente cognizione di causa) sulla globalizzazione, ci si schiera a favore o contro, spesso non sulla base di precise conoscenza bensì di pregiudizi ideologici o di paradigmi politici.

Cosa è dunque la globalizzazione?

Alla voce “Globalizzazione“ della Enciclopedia Rizzoli-Larousse[1] si legge: “Complesso dei fenomeni di integrazione economici, finanziari, culturali e politici a livello mondiale che si creano ad opera dei più recenti mezzi di trasporto e di comunicazione, in particolare di telecomunicazione”.

La Grande Enciclopedia Tematica Garzanti[2] nel volume Economia fornisce la seguente definizione: “”Intensificazione degli scambi e degli investimenti internazionali, che crescono più rapidamente dell’economia mondiale nel suo complesso, con la conseguenza di una tendenzialmente sempre maggiore interdipendenza delle economie nazionali”.  

Queste due definizioni hanno in comune una sopravvalutazione degli aspetti economici e finanziari rispetto a quelli culturali e giuridici.

Inoltre, la prima più della seconda (che pure non ne è esente) ha una visione statica della globalizzazione (definendola “complesso”), mentre tale fenomeno è per sua natura un processo continuo e in parte imprevedibile che, peraltro, proprio per questa caratteristica, rende difficile un suo incanalamento o una sua gestione da parte delle strutture e delle istituzioni.

La definizione più bella e semplice data della globalizzazione è quella di Romano Prodi quando era ancora Presidente della Commissione CEE: “globalizzazione vuol dire: ci sono anche gli altri”. Laddove per altri non si intendono solo i vicini di  casa o di città, o soltanto i connazionali, ma gli uomini del mondo intero.

Il fenomeno fondamentale che contraddistingue la globalizzazione è la prossimità, la vicinanza fra tutti gli uomini, la possibilità fra uomini di continenti diversi di comunicare, di accedere (più o meno liberamente) a informazioni degli uni e degli altri, di conoscere e rispettare (o temere) culture completamente diverse dalle proprie, di acquisire conoscenze e tecnologie in maniera rapida e completa da ogni parte del mondo. In una sola parola di superare la difficoltà della territorialità e di far divenire il mondo un villaggio globale virtuale.

Se proprio occorre dare una definizione “seria” di globalizzazione potremo individuarla come “un processo continuo e non predeterminato che, su scala mondiale, rende gli uomini e i popoli più vicini agli uni agli altri, favorendo uno scambio incessante di comunicazioni, dati, informazioni, sentimenti, in ambito culturale, economico e giuridico, fondato sul moltiplicarsi del numero e sull’incremento della velocità degli strumenti di trasporto e di telecomunicazione

 

Quando si può dire che sia iniziata l’era della globalizzazione?

Alcuni pongono la data di inizio nel 1989, in contemporanea con la caduta del muro di Berlino e il crollo del comunismo sovietico. I sostenitori di questa tesi affermano che la scomparsa della divisione del mondo in due blocchi contrapposti ha provocato la caduta di tutte le barriere culturali ed economiche che prima impedivano la libera circolazione delle persone, delle idee e delle risorse (beni, capitali finanziari).

Un’altra corrente di pensiero afferma invece che la caduta del comunismo sovietico si può tranquillamente imputare al fenomeno della globalizzazione in quanto è stato proprio l’accesso sempre più facile, da parte degli uomini dell’Est, alle informazioni dell’Occidente, ha portato i primi ad un confronto fra stili di vita, atteggiamenti culturali, possibilità economiche, provocando la sempre più profonda disaffezione nei confronto dei regimi dell’Est e il loro crollo,

Secondo questa interpretazione la caduta del muro di Berlino (che rappresentava simbolicamente il crollo di tutte le barriere fra gli uomini) può essere considerata non tanto l’origine quanto il frutto della globalizzazione.

La mia personale opinione è che le due teorie si possono benissimo integrare e tale opinione è suffragata dalla mia esperienza personale di ex-Dirigente di una grande azienda multinazionale americana operante nel campo dell’informatica.

Già verso la metà degli anno 80, la cultura di tale azienda andava progressivamente e irreversibilmente cambiando. Si notava in maniera sempre più chiara l’intenzione, da parte della Casa Madre americana, di limitare l’autonomia commerciale, tattica e operativa delle singole imprese, agenti sui territori nazionali, per ricondurre il tutto ad un strategia globale univoca fissata a livello centrale. Questo sulla base dei nuovi sistemi informatici che permettevano, da una parte lo scambio sempre più veloce di informazioni, dall’altro la possibilità di dare rapidamente direttive sempre più stringenti e operative e la capacità di controllarne l’attuazione con efficacia e puntualità.

Questa che prima era solo una intenzione che andava crescendo, aiutata dallo sviluppo dei media e dei sistemi informatici, diventò una vera e proprio strategia operativa dopo il 1989. Ricordo procedure sempre più stringenti e inderogabili, decise in america e da applicare in tutti i contesti nazionali, conferenze internazionali via video nelle quali i Dirigenti nazionali (a tutti i livelli) concordavano le strategie con i Dirigenti della Casa Madre, gli ordini sempre più precisi dati a livello centrale anche sulla condotta da tenere su singoli affari.

E’ vero pertanto che la globalizzazione era presente anche prima del 1989, sulla base della crescita sempre più rapida dei mezzi di trasporto e di telecomunicazione, ma è pur vero che la caduta del muro di Berlino può essere considerata come lo spartiacque fra un fenomeno che era già nato e che cercava di svilupparsi e la nascita di quel processo continuo di avvicinamento che prima ho chiamato globalizzazione, nella mia definizione seria.

 

1.b) Vari tipi di globalizzazione (mediatica, economica, giuridica, culturale).

 

 

Ho portato la mia esperienza perché sono convinto che la globalizzazione è, prima di essere un fenomeno economico, giuridico, finanziario, un fenomeno umano, e proprio perché umano investe tutti gli aspetti della persona, da quello comunicativo all’economico, al culturale, al giuridico.

Possiamo infatti distinguere sostanzialmente una globalizzazione mediatica, una economica finanziaria, una culturale ed una infine giuridica.

La globalizzazione mediatica è quella che si è sviluppata per prima ed ha posto le basi per le altre, direi che ne è stata quasi il motore.

L’uso sempre più massiccio e diffuso del televisore e del telefono, l’introduzione del cellulare come elettrodomestico di massa, l’avvento rivoluzionario di Internet hanno fatto si che il tempo di diffusione di notizie e di immagini in tutto il mondo si sia rapidamente ridotto, tanto anche da annullarsi in alcuni casi. E’ per me emblematico di questa forma rapida di diffusione un ricordo personale: l’11 settembre ero a Mosca e riuscii a vedere sulla RAI  l’immagine del disastro alle Torri Gemelle appena un’ora dopo l’attentato (lo stesso fatto non sarebbe stato neppure immaginabile 5 anni prima, e non solo perché la Russia era ancora l’URSS!).

Internet è poi oggi diventato un fenomeno di massa. Non solo è possibile accedere istantaneamente ad informazioni di ogni tipo (commerciale, economico, artistico e altro), ma è anche possibile comunicare e anche video-comunicare a basso costo fra diversi Continenti. Oggi è facile sentire madri che dicono di aver chattato con i figli in America e lo stesso avviene fra coniugi, fidanzati ed amici.

Il primo mondo ad accorgersi delle potenzialità della globalizzazione mediatica è stato quello economico che ha subito intravisto delle enormi possibilità di trarre profitto dalla nuova possibilità di velocità di comunicazione anche attraverso le nazioni e i continenti. E’ nata qui la globalizzazione economico-finanziaria.

Oggi masse imponenti di denaro possono essere mosse, via internet ed in modo istantaneo, da un continente all’altro, causando fibrillazioni nelle borse e crisi economiche, oppure grandi opportunità di crescita, nei Paesi.  

Questa facilità ha comportato anche una serie sempre più ampia di problemi alla possibilità per i Governi nazionali di guidare le politiche economiche, e lo stesso potere economico si sta sempre più spostando dai Governi dei singoli Paesi ai grandi azionisti delle Borse, capaci di investire somme enormi (più grandi talvolta  dei bilanci di alcuni Paesi) speculando sulle valute nazionali e lucrando ingenti profitti da tali operazioni.

D’altra parte è sempre più facile per le Case madri delle grandi società multinazionali dirigere e controllare le varie filiali nazionali tramite l’uso di processi rigidi da seguire, decisi centralmente, e l’impiego di strumenti telematici sempre più precisi e veloci.

La globalizzazione culturale ha la sua matrice nella globalizzazione mediatica e in quella economica, si può affermare che è figlia di entrambe.

Essa può essere definita come quel processo di conoscenza fra le diverse culture che le porta ad un confronto reciproco e a sviluppi sia di integrazione che di rifiuto (ma di questo aspetto tratteremo diffusamente nel prossimo paragrafo).

Come incidono la globalizzazione mediatica e quella economica su quella culturale?

La prima essenzialmente permette ai singoli ed ai popoli uno scambio sempre più semplice, agevole e rapido di conoscenze, dati, costumi, informazioni.

Oggi tramite Internet è sempre più facile, per una gran parte dell’umanità, accedere a siti artistici, turistici, geografici, religiosi, giuridici di Paesi diversi e lontani da quello dell’utente di Internet; si può visitare il mondo e conoscerlo senza muoversi di un passo da casa propria.

Inoltre, in aggiunta alle conoscenze teoriche, si può facilmente arrivare anche a contatti personali a basso costo, utilizzando la rete web per chattare, ovvero per colloquiare con persone dei Paesi diversi dal nostro. Certo usare la Rete (altro nome di Internet) in maniera efficace resta più facile soprattutto alle giovani generazioni mentre gli adulti, e particolarmente gli anziani, si trovano di fronte a qualche difficoltà; si può comunque affermare con sicurezza che certamente Internet è ormai divenuto un fenomeno di massa capace di avvicinare popoli e culture.

Sempre in campo comunicativo un altro fenomeno mediatico che ha avvicinato gli uomini nel mondo è stata la sempre maggiore diffusione dell’inglese come lingua universale con la quale poter comunicare.

A dispetto di altre lingue nazionali abbastanza diffuse (come il francese, lo spagnolo, il cinese) e di tentativi astratti per fondare una lingua virtuale transnazionale (ad esempio l’esperanto) ormai l’inglese si è imposto come la lingua ufficiale del mondo degli affari e di quello giovanile. Oggi non si può più fare business in modo decente senza conoscere l’inglese e il 90% dei giovani conosce qualche parola di inglese, almeno a causa della navigazione su Internet (dove i comandi e le principali istruzioni sono in inglese) o per aver sentito le canzoni in inglese (lingua internazionale della musica).

Qualcuno dice che l’inglese è facile perché ha poche regole (è essenzialmente una lingua pragmatica), mentre ad esempio l’italiano (lingua classica) ne ha molte di più. Resto di una idea diversa. Ad un insegnante che mi faceva notare come l’inglese avesse una decina di regole a fronte delle centinaia dell’italiano risposi: “è vero che l’inglese ha dieci regole e l’italiano ne ha più di cento, ma l’inglese ha centinaia di eccezioni, specialmente nella pronuncia, mentre l’italiano ne ha veramente poche. La verità che il successo dell’inglese è frutto di una grossa operazione di Marketing (“l’inglese è una lingua facile con poche regole”) e del fatto che è la lingua ufficiale utilizzata nel mondo degli affari.

Quest’ultima considerazione ci porta a evidenziare l’incidenza della globalizzazione economica su quella culturale.

Negli anno ’90, subito popola caduta del muro di Berlino e la scomparsa dell’URSS il politologo americano Francis Fukuyama, nel suo libro “La fine della storia e l’ultimo uomo”[3] , sostenne che con la sconfitta del comunismo sovietico la storia politica dell’uomo fosse giunta alla fine e che il regime democratico liberale e i valori che lo stesso incarnava rappresentassero l’evoluzione finale della società umana.

Lo stesso Fukuyama, in lavori successivi, ha modificato questa sua impostazione (e come non avrebbe potuto farlo dopo quello che era accaduto l’11 settembre 2001?) ma comunque il suo pensiero è rimasto valido per alcune sue linee.

E’ vero che la profezia di Fukuyama non si rivolgeva tanto al regime democratico liberale dal punto di vista politico quanto al capitalismo che era il sistema economico allo stesso sotteso.

Ed è altrettanto vero che il capitalismo (specialmente quello americano), in assenza di un sistema competitore come era quello sovietico, ha cercato di imporsi in tutto il mondo e in tutte le nazioni come l’unico sistema in grado di portare ricchezza, progresso, successo.

Ma, ed è questo un punto nodale, il capitalismo basava questa sua politica di espansione su una cultura  e tendeva a far di questa l’unica cultura mondiale. I valori basilari di questa cultura potevano ritrovarsi nel primato dato all’individuo e alla sua capacità di creare ricchezza, nel considerare il mercato come lo strumento migliore e insuperabile per allocare risorse e beni, nel ritenere la ricchezza acquisita come metro per misurare il successo nella vita e l’importanza della persona,  nel permettere alle persone di professare la loro fede religiosa solamente nell’ambito privato negando alla fede stessa un qualsiasi rilievo pubblico.

Non è ancora certo che il tentativo di imporre questa cultura a livello mondiale sia riuscito (il tentativo è tuttora in corso e, a mio parere, non avrà esito positivo), ma sicuramente essa ha impregnato una buona parte del mondo occidentale e si è diffusa, in maniera ampia e influente, anche negli altri mondi, provocando reazioni anche violente.   

D’altra parte il prevalere di questa cultura unica è strumentale al corretto funzionamento del capitalismo (di tipo americano) come sistema economico e finanziario valido per tutto il mondo.

La globalizzazione giuridica è l’altra necessità del capitalismo per riuscire a svolgere appieno i suoi effetti e raggiungere i suoi risultati. Infatti, se ogni nazione mantenesse il proprio sistema giuridico, la presenza di norme giuridiche diverse da un Paese all’altro  otterrebbe l’effetto di porre ostacoli, se non di frenare la libera circolazione di beni e persone necessaria per il  pieno dispiegarsi dei sistema economico e finanziario.

Ricordo a tal proposito la mia esperienza nell’ufficio contratti di una grande multinazionale americana. La politica aziendale prevedeva che la Casa madre preparasse gli standard contrattuali (ovviamente in inglese e secondo le regole giuridiche statunitensi) e presumeva che tali contratti potessero avere piena validità in tutti i Paesi in cui le sue aziende nazionali svolgevano la loro attività. I legali americani e i managers della Casa Madre restavano molto sorpresi quando noi italiani obiettavamo che non era possibile accettare in toto i contratti proposti perché, nel sistema giuridico italiano vigevano alcune norme inderogabili dalle parti; era poi per loro particolarmente strana quella nostra norma che prevedeva una specifica firma aggiuntiva, da parte dei clienti, per quei articoli  che risultassero particolarmente onerosi per essi (ad esempio limitazioni diffuse della responsabilità civile per danni).

 

 

1.c) Effetti della globalizzazione (omogeneità, distinzione delle identità).

 

Abbiamo ampiamente (anche se il fenomeno richiederebbe ben altra trattazione) visto come, nell’analisi del mondo moderno e nel comportamento dei cittadini di tutti i Paese non si possa ormai prescindere da quel fenomeno irreversibile che viene definito globalizzazione.

Cercheremo di capirne brevemente in questo paragrafo gli effetti ai fini delle relazioni fra popoli e fra singoli individui.

Certamente la prima considerazione sulla globalizzazione ci porta a vedere con chiarezza come il primo suo effetto sia quello di aver avvicinato i popoli e gli individui e di aver reso il mondo intero simile ad un piccolo villaggio.

Oggi è possibile per tutti:

·      viaggiare fisicamente, a costi più bassi e con documenti più semplificati da un Paese, e anche Continente, all’altro:

·      vedere i fatti che si verificano nelle altre nazioni non solo tramite la rete televisiva della propria nazione, ma accedendo tranquillamente a reti televisive estere;

·      telefonare, a costi sempre più bassi, a parenti ed amici residenti in Paesi esteri;

·      viaggiare, tramite internet, all’estero senza muovere piede da casa, accedendo a siti web turistici;

·      sempre tramite internet, avvicinare altre culture accedendo a siti dove è possibile visitare grandi musei, leggere grandi opere di letteratura, “chattare” con personalità straniere, o con persone conosciute solo tramite web;

·      addirittura vedere le persone con cui siamo in contatto telefonico o internet utilizzando delle apposite telecamere;

·      “scaricare” films, documentari, musica di tutti Pesi del mondo.

La vicinanza, oltre ad essere un fatto mentale, è divenuta anche un fatto fisico, seppur non spaziale; siamo vicini, possiamo parlare con persone che vivono a migliaia di chilometri di distanza, possiamo vederle, l’unica cosa che non riusciamo a fare è toccarle (almeno per ora, ma non possiamo porre limiti alla tecnologia).

Possiamo ben dire ormai che i confini territoriali contano ben poco.

Ma la vicinanza sempre più stretta comporta anche dei problemi.

Le culture familiari e nazionali sono dure a morire. Un recentissimo libro di Andrea Riccardi[4] (Condividere, Laterza 2006) mostra chiaramente come la fine del bipolarismo (da una parte gli USA, il mondo occidentale e quello liberal-capitalistico, dall’altra l’URSS i Paesi del blocco sovietico e la maggior parte del Terzo Mondo) ha provocato il risorgere delle identità nazionali.

E’ sufficiente pensare ai problemi che si sono creati nella ex-Jugoslavia, che hanno provocato diverse guerre e che ora solo stanno risolvendosi con la creazioni di nuovi Stati che si ricollegano a vecchie nazionalità. Occorre aggiungere anche casi (anche se pacifici) verificatisi in Europa, come la separazione della Cecoslovacchia in Repubblica Ceca e Slovacchia e sempre in Europa, un caso non di divisione, ma di riunione di identità nazionali comuni che erano state divise in due Stato, il caso della unificazione della Germania.

E cosa dire dell’esplosione della vecchia URSS divisa in tanti Stati che riflettono le vecchie identità nazionali (ad esempio l’Ucraina, la Bielorussia, la Georgia)?

La globalizzazione crea maggiore vicinanza fra le nazioni, ma i popoli, temendo di perdere la loro identità nazionale, tendono a rafforzarla.

Lo stesso fenomeno avviene per le grandi civiltà. Come ben rileva Hutchinson, nel suo ormai famoso “Scontro delle civiltà”[5] , la fine del bipolarismo ha ridato vigore alle civiltà storiche, che talvolta coincidono con le grandi religione, la civiltà occidentale, l’islamica, la cinese, l’indù, l’ortodossa, la buddista, la giapponese e l’africana.

Anche in questo caso la vicinanza ha creato una forma di difesa, una voglia di sicurezza nel riaffermare i propri valori di fondo, un forte riferimento alla civiltà di appartenenza.

Ancora si può notare la risposta ambivalente delle grandi religioni, rispetto alla globalizzazione culturale ed economica.

Da una parte la tentazione di diffondere il proprio credo, sfruttando la maggiore vicinanza e l’uso di mezzi di comunicazione sempre più potenti, dall’altra il timore della “cultura unica” della globalizzazione economica (primato del mercato e dell’uomo visto unicamente nella sua dimensione materialista di consumatore e produttore) ha provocato una dura reazione di rigetto.

Forse occorrerebbe leggere in questo senso la recente battaglia della Chiesa di Roma contro il relativismo etico, forse addirittura occorrerebbe interpretare in questo modo la reazione anche terroristica dell’Islam di fronte ad una cultura che nega di fatto ogni spazio a Dio e al trascendente.

Possiamo affermarlo: la globalizzazione, la vicinanza (fisica e virtuale) sempre più intensa fra popoli e culture ci avvia tutti quanti verso una forma di meticciato diffuso (vedi ancora il recente libro di Andrea Riccardi già citato), ma proprio il meticciato (invero inevitabile) ci spaventa perché abbiamo paura di perdere i nostri fino ad ora sicuri riferimenti valoriali e ideali forniti dalla famiglia, dalla nazione, dalla civiltà.

Scrive Andrea Riccardi [6]: “C’è quasi un meticciato di identità di se stessi. Talvolta proprio per reagire a questa complessità personale, l’individuo sente il bisogno di gridare forte una sola identità esclusiva. E’ il grido dell’uomo spaesato nel mondo contemporaneo, che non fa giustizia alla complessità che porta in sé e alla connessione con gli altri”.

Di qui deriva il conflitto, che si presenta come disagio, nella sua forma minore, come razzismo e come guerra, nelle sue forme peggiori.

Fermo restando che la globalizzazione è un fenomeno irreversibile, che i conflitti e le guerre sono inaccettabili, come strumenti di risoluzione delle difficoltà, che occorre creare una cultura di valori condivisi la quale permetta a tutti di convivere pacificamente, attualmente sono due le soluzioni finora ipotizzate: la assimilazione, e l’integrazione

Non è qui il luogo giusto per approfondire, ma possiamo definire la assimilazione e l’integrazione  come “fenomeni psico-sociologici, mediante i quali un soggetto (individuale o collettivo) si avvicina ad una cultura diversa cercando, da una parte, di individuare gli elementi simili, dall’altra di avvicinare o rendere compatibili, ai fini di una comune convivenza, gli elementi diversi”.

In effetti nell’assimilazione questo tentativo di avvicinamento e di compatibilità si realizza tramite politiche che tendono a far sì che  le persone provenienti da una cultura diversa acquisiscano gradualmente ma irreversibilmente i valori della cultura ospitante. E’ chiaro che in questo processo anche le persone ospitanti acquisiscano, per osmosi culturale, elementi della cultura ospite ma questo è un percorso fortemente secondario rispetto al primo.

Nella integrazione, invece, il tentativo di avvicinamento e di compatibilità è meno drastico e consiste, da una parte nell’individuare i valori simili, dall’altra nell’identificare quei valori che nella cultura ospitante siano comunque accettabili (e pertanto rispettabili, anche se diversi), circoscrivendo il campo dei valori inaccettabili. Questi ultimi sono oggetto di politiche, anzitutto difensive (per non permettere dannose contaminazioni), e poi attive, tendenti, con la forza della ragione e del dialogo, a desensibilizzare tutti quegli elementi valoriali assolutamente non compatibili con i valori della cultura ospitante.

Da questo quadro si può facilmente notare come l’integrazione sia, rispetto alla assimilazione, una politica culturale più democratica e rispettosa delle culture “diverse”.             

Dobbiamo altresì notare che questo fenomeno di incontro e di convivenza fra culture diverse sullo stesso territorio avviene non solo fra le persone ma anche all’interno della persona stessa.

Mentre fino a qualche decennio fa, per riferirsi solo alla situazione italiana, ci trovavamo ad essere tutti figli di una stessa cultura, che si ispirava fondamentalmente ad una efficace sintesi fra i valori del liberalsocialismo e del cristianesimo, oggi non è più così.

Sia le ondate immigratorie, come anche la già sottolineata possibilità di viaggiare virtualmente (tramite i mezzi di telecomunicazione e internet) ci ha messo nella situazione che la nostra identità è continuamente sottoposta a condizionamenti da parte di culture e religioni completamente diverse.

Possiamo qui fare un efficace riferimento psicologico, utilizzando la teoria della Analisi transazionale di E. Berne[7] . Secondo tale teoria, in ognuno di noi convivono tre stati dell’Io:

·      lo stato del Genitore, laddove recepiamo e manteniamo tutti gli imperativi, le raccomandazioni, i suggerimenti, i consigli, gli incoraggiamenti che abbiamo ricevuto dai nostri genitori fisici o comunque da figure autorevoli della nostra vita (in pratica la parte etica del nostro Io);

·      lo stato del Bambino, laddove vivono le nostre sensazioni, gli affetti, i dolori, le stranezze, le impuntature, i gesti eroici, tutto quello che parte dalla nostra emotività come si vien formando dall’infanzia;

·      lo stato dell’Adulto, laddove è la sede della ragione, della mente che sa, in modo maturo, prendere gli elementi necessari dal Genitore e dal Bambino e assumere decisioni motivate.

I messaggi culturali si trovano sicuramente nello stato del Genitore, e vi vengono immessi dai genitori effettivi e dalle figure parentali maggiori come anche da amici stretti o da persone autorevoli incontrate o lette.

Nell’infanzia è predominante l’influenza dei genitori fisici e della famiglia ristretta per cui i messaggi culturali provenienti da questo ambito resteranno per tutta la vita i più forti e meno soggetti a modifiche. 

D’altra parte l’incontro (fisico o virtuale) con amici e altre persone autorevoli fa sì che altri messaggi culturali vengano vissuti e recepiti dal Genitore, seppure in maniera meno forte di quelli familiari.

Cosa succede quando tali messaggi successivi, pur recepiti vengono a scontrarsi con i messaggi originari? Scoppia un conflitto che generalmente fa emergere uno stato dell’Io Bambino fortemente turbato che può sfociare in fenomeni anche straordinari. Come non poter leggere il razzismo come una forma collettiva di un Bambino che rifiuta in maniera abnorme messaggi di una cultura diversa che cercano di entrare nel Genitore?

Generalmente il conflitto fra il Genitore (che sta recependo i nuovi messaggi culturali) e il Bambino (che rifiuta quelli che ritiene inaccettabili) viene, nelle persone equilibrate e mature, risolto dall’Adulto che assume in questo modo la figura di mediatore (un termine che d’ora in poi troveremo sempre più spesso).

Dunque esiste una mediazione, all’interno della singola persona, per comporre il conflitto fra Genitore e Bambino ed integrare, in maniera equilibrata, vecchi e nuovi messaggi culturali.  Potremmo forse azzardare che il meticcio è una persona che ha saputo ben procedere a questa mediazione.

Se abbiamo visto i problemi che l’incontro con una nuova cultura pone all’interno degli individui, non meno gravi sono le difficoltà che si presentano nel confronto fra due persone di provenienza diversa o ancora quelle più complesse che incontrano le collettività (particolarmente molto omogenee) nell’incontro con culture diverse.

Abbiamo già rilevato come l’integrazione sia il processo più democratico e rispettoso per trovare modalità di convivenza fra culture diverse.

 

 

1.d) Necessità della mediazione (culturale, sociale, familiare) nell’epoca della                                                                                                                      globalizzazione. Cosa è la mediazione?

 

Lo strumento tecnico-culturale per promuovere l’integrazione si chiama mediazione. Infatti solo essa permette di avvicinare culture, mentalità, caratteri diversi, consentendo a tutte le parti di mantenere gli elementi fondamentali delle loro identità, avvicinando peraltro i loro valori in modo tale da farli interagire positivamente e in modo costruttivo.

Si parla sempre più spesso oggi di mediazione sociale (o interculturale) per indicare quella relativa all’incontro fra gruppi sociali con provenienza culturale diversa (si pensi soprattutto alla integrazione  delle collettività di immigrati in grandi metropoli), di mediazione scolastica per indicare quella che si attua fra scuola e famiglie nell’interesse degli alunni) e quella familiare diretta a comporre i conflitti in ambito familiare.

Ma cosa è la mediazione?

Innanzitutto rileviamo che il termine deriva dal latino “medium” ovvero “mezzo” e indica la posizione (e l’azione) di chi sta “in mezzo” fra due o più parti.

L’Enciclopedia Rizzoli-Larousse[8] la definisce come una “intromissione destinata a condurre a termine un accordo”. La definizione è molto generale ma può servire in quanto opera una prima circoscrizione della questione.

La definizione giuridica è contenuta nell’art. 1754 del Codice Civile italiano: ”E’ mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare , senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”. Si tratta di una formulazione scarsamente utile in quanto diretta più a individuare un contratto che un processo o un metodo come vedremo essere quello mediativo.

Con riferimento alla mediazione di tipo commerciale, nel libro “La conciliazione commerciale”[9] gli autori definiscono la mediazione come “un sistema di risoluzione delle controversie volontario e privato attraverso il quale due o più soggetti in lite cercano di raggiungere un accordo che ponga fine alla controversia con l’aiuto di un terzo imparziale”.

John Haynes e Isabella Buzzi, nel loro testo “Introduzione alla mediazione familiare” [10] definiscono la mediazione come “un processo di negoziazione in cui un terzo aiuta i partecipanti ad una disputa per risolverla. L’accordo risolve il problema con una soluzione mutuamente accettabile ed è strutturato in modo da aiutare a mantenere la continuità della relazione nelle persone coinvolte”.

Ancora Lisa Parkinson nel suo testo “La mediazione familiare” [11]  la definisce come “un processo collaborativo di risoluzione del conflitto in cui due o più parti in lite sono assistite da uno o più soggetti imparziali (mediatori) per comunicare l’una con l’altra e trovare una propria risoluzione, accettabile per entrambi dei problemi in questione”.

Dall’insieme di queste definizioni possiamo trarre gli elementi di base che costituiscono la mediazione.

Innanzitutto essa è contemporaneamente una metodologia, ossia un insieme concatenato e logico di strumenti rivolti a raggiungere uno scopo specifico, e un processo, ossia una serie di atti, fasi e comportamenti, intrinsecamente e razionalmente collegati al fine di conseguire un fine predeterminato.

Si evidenzia anche che il mediatore non è investito di potere decisionale, come lo potrebbero essere un arbitro o un giudice, bensì ha il solo potere di chiedere alle parti di seguire il processo precedentemente concordato. La forza del mediatore sta nella sua terzietà e nella competenza professionale di tipo negoziale che lo aiuta a stimolare (con domande, suggerimenti, pareri, anche proposte) le parti e a facilitare la loro comunicazione in vista di un accordo.

La terzietà del mediatore deve essere vista come neutralità (ovvero inesistenza di legami o interessi di qualsiasi tipo che possano influenzare la sua azione) e come imparzialità (intesa come capacità di mantenere un proprio equilibrio fra le parti senza propendere per le posizioni di una di esse). E’ importante non solo che il mediatore sia imparziale ma che anche appaia come tale. E’ da notare che in presenza di parti fra le quali esista un eccessivo squilibrio (in termini di cultura, di capacità logica o espositiva, di spessore di consulenti esterni a disposizioni) il mediatore, pur mantenendo la sua imparzialità, ma al fine di far sì che l’accordo sia duraturo in quanto espressione di un consenso fra due parti a livello paritario, deve facilitare la possibilità della parte più debole di raggiungere un equilibrio ragionevole con quella più forte; solo in questo senso senso si può parlare di una ipotetica “alleanza” fra il mediatore e una delle parti.

Altra caratteristica della mediazione (anche se soggetta ad eccezioni) è la volontarietà. Appare ovvio e scontato che il processo mediativo ha maggiori possibilità di raggiungere un esito positivo quando viene volontariamente preferito ad altre strade (conflitto aperto, risoluzione giudiziaria). La volontarietà può esprimersi nella scelta diretta e condivisa della mediazione  o nella libera accettazione della stessa su proposta o suggerimento di un altro soggetto (es: autorità giudiziaria, scolastica ecc.). Proprio perché la mediazione è su base volontaria la parti devono essere, e sentirsi, libere di interromperla in qualsiasi momento.

Compito essenziale del mediatore è quello di “traghettare” le parti da una situazione di conflitto e di non comunicazione ad una di ripristino della capacità di dialogare in maniera efficace, sapendo distinguere fra emotività e interessi, per trovare una soluzione condivisa che salvaguardi questi ultimi. 

Fondamentale nella mediazione è la sensazione di “vincere in due”, ossia il sentimento che tale metodo e processo permetta alle parti di aumentare la propria capacità di vivere in relazioni con un maggior numero di persone, senza dover cedere su elementi fondamentali della propria identità personale e sociale e salvaguardando, magari con soluzioni creative, i propri interessi irrinunciabili. La persona (o il gruppo) che ha raggiunto un accordo in mediazione può sempre ben dire di aver vinto, perché ha saputo mantenere il nucleo dei propri valori interessi riuscendo a conciliarli in maniera efficace ed equilibrata con quelli di altri soggetti.

Altro aspetto fondamentale ed elemento di forza della mediazione rispetto agli altri strumenti conflittuali di risoluzione delle controversie è la “riservatezza” che si può individuare sotto due aspetti: a) il primo riguarda l’obbligo del mediatore, sinallagmatico al diritto delle due parti, di mantenere riservato e circoscritto al contesto mediativo ogni tipo di informazione scambiate durante la mediazione; b) l’altro aspetto concerne l’obbligo di ciascuna parte di non utilizzare alcuna di queste informazioni, all’esterno della mediazione, in danno all’altra parte e di rispettare l’obbligo di riservatezza a cui è tenuto il mediatore.  

Sulla base degli elementi appena indicati, possiamo provare ad azzardare una definizione completa di mediazione “quel processo tramite il quale un terzo, neutro e imparziale, scelto o accettato volontariamente dalle parti, utilizza la sua competenza professionale nelle tecniche di negoziazione e, appoggiandosi anche sulle sue conoscenze di diritto e di scienze sociali, facilita (con domande, suggerimenti, pareri, talvolta proposte), nel contesto di un ambiente protetto e garantendo la riservatezza di tutte le informazioni scambiate, il ripristino di una efficace comunicazione fra le parti, permettendo loro di comporre la controversia esistente mediante il raggiungimento un accordo condiviso, legalmente valido, duraturo, che costituisca un equilibrato bilanciamento degli interessi contrapposti”.

Come abbiamo già accennato la mediazione attualmente si esplica in diverse modalità che possiamo definire mediazione sociale, interculturale, scolastica, familiare.

Tutti questi quattro aspetti derivano dalla necessità, indotta dalla globalizzazione, di integrare modelli culturali diversi.

Nei prossimi capitoli ci dedicheremo in particolare all’analisi della mediazione familiare, prima cercando di darne cenni storici, di definirne la natura, i fini e le fasi in cui si delinea, poi affrontando un argomento di estrema attualità quale la sua obbligatorietà normativa, infine presentando un progetto internet per la sua diffusione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo II - Mediazione familiare

 

 

2.a) Cenni storici

 

La storia della mediazione familiare inizia nella seconda metà degli anni ’70 ed è interessante notare come ci sia una corsa di alcuni famosi mediatori a rivendicare per sé o l’idea della mediazione o, comunque l’istituzione del primo centro in cui questa è stata regolarmente effettuata.

La verità forse è che la mediazione familiare più che essere figlia di qualcuno, lo è di una epoca. Negli anni ’70 incominciava a subire vistose crepe quella omogeneità culturale che finora aveva caratterizzato il mondo occidentale (allora identificato nell’America del nord e nell’Europa dell’ovest).

I colpi derivanti dalla secolarizzazione, dal consumismo, dal femminismo iniziavano a frantumare alcuni valori comuni (anche se non sempre accettabili) sulla famiglia, quali la sua estensione, la concezione gerarchica, la priorità data alla famiglia – istituzione rispetto al benessere dei singoli, il collegamento intrinseco con i principi del Cristianesimo (sia cattolico che protestante).

In effetti la secolarizzazione portava alla scissione fra valori religiosi e umani e apriva la porta ad una concezione che pone la libertà del singolo al primo posto.

Il consumismo spostava l’interesse dei membri della famiglia dall’attenzione ai valori centrati sulle persone a quelli centrati sui beni.

Il femminismo rivendicava l’uguaglianza e la parità sostanziale prima che formale tra i membri della famiglia.

Si può facilmente condividere che i fenomeni della secolarizzazione, del consumismo e del femminismo hanno provocato una fruttuosa riflessione sulla natura e sui fini della famiglia, ma si può altrettanto tranquillamente condividere che una attuazione estrema degli stessi tre fenomeni ha comportato un serio disagio (non sempre positivo) alla struttura familiare.

A questa famiglia, scossa nelle fondamenta e che si andava sempre più interrogando sulla sua natura e sui propri fini, un’altra scossa è stata data dagli stimoli culturali sempre più insistenti e continui dati dallo sviluppo delle comunicazioni e dal sempre più intenso incontro, anche fisico, con persone di altri popoli e con le rispettive culture e religioni.

Non sembri pertanto strano che proprio in quegli stessi anni è nata la mediazione familiare, come modalità concreta di comporre gli inevitabili conflitti familiari o le controversie conseguenti alla decisione di separarsi o di divorziare.

Nel 1975 O. John Coogler, avvocato personalmente coinvolto nel divorzio dalla moglie e che era stato pesantemente colpito, sperimentandone il relativo disagio, dalla rigidità e dalla freddezza della procedura giudiziaria, venne in contatto con il centro “The bridge” e rimase positivamente colpito dalla procedura negoziale attuata del centro.

Decise così di fondare la Family Association, costituita da persone che diffondevano tale nuova modalità negoziale.

Sempre verso la fine degli anni ’70 ancora un altro avvocato, John Haynes, peraltro anche psicoterapeuta, si occupa di mediazione dedicandosi soprattutto alla formazione dei consulenti familiari coinvolti, su incarico dei giudici, nel lavoro con le coppie in crisi.

Il metodo negoziale proprio di Haynes è stato da lui ampiamente spiegato in alcuni libri, molto diffuso è “Introduzione ai principi della mediazione familiare” scritto in collaborazione con l’italiana Isabella Buzzi [12].

Negli stessi anni nei quali Coogler ed Haynes cominciavano la loro esperienza negli Stati Uniti, Howard Irving, in Canada, a Toronto, iniziava a sviluppare concretamente quella tecnica di mediazione familiare che sarebbe poi sfociata nel modello “terapeutico”.

Infine sempre nella seconda metà degli anni ’70, in Inghilterra l’assistente sociale Lisa Parkinson,  fondava il primo servizio di mediazione familiare indipendente dal tribunale.

La Parkinson, nel suo libro “La mediazione familiare. Modelli e strategie operative” [13] ha rivendicato a se stessa una sorta di primogenitura nella scoperta della mediazione familiare. Abbiamo visto come la realtà è molto più complessa e come, in realtà negli stessi anni molti sono pervenuti contemporaneamente su questa strada stimolati dallo stesso tipo di problemi.

Vedremo infatti come la mediazione familiare si pone in alternativa alla sola via giudiziaria soprattutto per la sua capacità, mediante il raggiungimento di una soluzione condivisa, di alleviare il disagio (se non il dramma) originato dalla rottura del legame coniugale, di tutelare i bisogni dei figli (soprattutto se minori), infine, last but not least, di abbassare i costi della esclusiva via giudiziaria.

Dal mondo anglosassone la mediazione familiare si è andata poi diffondendo ner resto dell’Europa Occidentale (in particolare in Francia, Belgio e Svizzera) e in seguito in altri Paesi.

In Francia Annie Babu, insieme ad altri professionisti ha fondato l’Association pour la Promotion de la Mediation Familiare (APMF) che, nel 1988 ha tenuto a Bruxelles il primo “Colloque internazionale sur la mediation in Europe, al quale è seguito il Congresso Europeo tenutosi a Caen sempre per iniziativa dell’APMF.

Ancora l’APMF nel 1992 redasse la Charte Européenne de la formazion des mediateurs familiau eserçant dans la situation de divorce e de separation » che ha rappresentato il primo esempio di codice deontologico per i mediatori familiari.

Infine a Marsiglia si è costituito nel 1997 il Forum europeo dei centri di mediazione familiare diventato nel 1998 associazione senza scopo di lucro, secondo la legge francese.

In Italia la diffusione della mediazione familiare è stata molto meno veloce.

Anche se già negli anni ’80 hanno iniziato a circolare le prime idee, solo nel 1995 viene fondata la SiMEF (Società italiana di Mediazione Familiare). Attualmente operano in Italia diverse scuole di mediazione; fra le più importanti possiamo citare quella operante presso l’Università Cattolica di Milano e presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università la Sapienza di Roma, il  Centro Genitori Ancora (GEA) di Milano,  il Centro di mediazione familiare operante a Genova, l’ISSAS a Roma.

L’origine delle diverse esperienze e lo stesso retroterra culturale dei mediatori che hanno dato inizio a questa nuova professione (perché di una nuova professione si tratta e più avanti spiegheremo perché) ha dato luogo al diffondersi di diversi modelli di mediazione familiare.

Possiamo così distinguere a grandi linee:

1.    il modello strutturato o negoziato (che in linea di massima ha origine dalle esperienze di Coogler e Haynes ) che da largo spazio alle tecniche negoziali, tipiche della mediazione commerciale e intraziendale, cercando invece di limitare le possibili espressioni della emotività;

2.    il modello terapeutico (il cui fondatore può essere considerato Irving), nel corso del quale vengono utilizzate molte delle tecniche proprie dell’approccio terapeutico della famiglia;

3.    i modelli di tipo sistemico-relazionale (fra i quali possiamo distinguere il sistemico-relazionale propriamente detto e il simbolico-relazionale utilizzato nella Cattolica di Milano), che si rifanno essenzialmente alla esperienza della Parkinson, danno molto spazio alla espressione della emotività e lavorano, oltre che sui singoli, sulla incidenza e la interazione dei vari sistemi sulla vita della coppia.

Ma c’è anche un altro modo per distinguere i modelli di mediazione a seconda che siamo parziali o totali.

La mediazione totale affronta tutti gli ambiti dei possibili conflitti, quelli più propriamente legati all’affettività, quelli relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli, quelli infine più direttamente legati agli aspetti patrimoniali (separazione e destinazione dei beni, mantenimento del coniuge più debole).

La mediazione parziale è invece quella che si dedica solo ad alcuni aspetti conflittuali, tralasciandone altri; ad esempio, in genere i mediatori di origine psicologica preferiscono affrontare solo le problematiche relative agli aspetti affettivi e relazionali demandando ad altre modalità di composizione quelli di natura patrimoniale.

Possiamo comunque dire che, al di là delle schematizzazioni e classificazioni dei singoli modelli, i mediatori con un background legale o comunque aziendale-commerciale preferiscono utilizzare modalità e schemi negoziali molto rigidi, accettando ma contenendo al minimo necessario le espressioni di emotività, mentre i mediatori, che posseggono un background psico-peda-sociologico optano per lavorare soprattutto sugli aspetti affettivi, cercando di ripristinare i canali comunicativi, attivando in un secondo tempo l’approccio alle singole problematiche conflittuali.  

Vale la pena di rilevare che un bravo mediatore deve essere in grado di gestire il processo di mediazione mettendo l’accento sulle tecniche negoziali o su quelle psicologiche sia a seconda del tipo di coppia utente sia in funzione della fase processuale in cui si è coinvolti (potrebbe essere necessario essere molto empatici in pre-mediazione e diventare maggiormente direttivi allorché si perviene alla negoziazione vera e propria.

 

 

2.b) Natura e definizione

 

Giunti a questo punto non possiamo sfuggire ad una domanda fondamentale: cosa è la mediazione familiare? Come la possiamo definire compiutamente?

Diamo di seguito alcune definizioni così come sono state finora sviluppate.

Secondo la definizione data dalla APMF nel 1990, “la mediazione familiare, in materia di separazione e divorzio, è un processo in cui in terzo, neutrale e qualificato, viene sollecitato dalle parti per fronteggiare la riorganizzazione resa necessaria dalla separazione, nel rispetto del quadro legale esistente. Il ruolo del mediatore familiare è quello di portare i membri della coppia a trovare da sé la base di un accordo durevole e mutuamente accettabile, tenendo conto dei bisogni della famiglia e particolarmente di quelli dei figli, in uno spirito di corresponsabilità  e di uguaglianza dei ruoli genitoriali”.

La SIMEF (Società italiana di mediazione familiare)  ha dato la seguente definizione (vedi sito internet della SIMEF http://www.simef.net/mediazione.htm):  “La mediazione familiare è un percorso per la riorganizzazione delle relazioni familiari in vista o in seguito alla separazione o al divorzio; in un contesto strutturato il mediatore familiare, come terzo neutrale e  con una preparazione specifica, sollecitato dalle parti, nella garanzia del segreto professionale e in autonomia dall’ambito giudiziario, si adopera affinché i partners elaborino in prima persona un programma di separazione soddisfacente per sé e per i figli, in cui possano esercitare la comune responsabilità genitoriali”.

Anche la AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) ha dato la sua definizione: “la mediazione familiare è un percorso di aiuto alla famiglia, prima durante e dopo la separazione e il divorzio, che ha come obiettivo quello di offrire agli ex-coniugi un contesto strutturato e protetto, in autonomia dall’ambiente giudiziario, dove poter raggiungere accordi concreti e duraturi su alcune decisioni, come l’affidamento e l’educazione dei minori, i periodi di visita del genitore non affidatario, la gestione del tempo libero, la divisione dei beni”.

La definizione contenuta nella “Carta europea degli standard di base per la formazione professionale dei mediatori familiari” redatta nel 1997 dal Forum europeo di mediazione familiare ricalca quella dell’APMF e così recita:

“la mediazione familiare in tema di divorzio e di separazione personale dei coniugi è un processo nel quale un terzo specificatamente formato viene sollecitato dalle parti per fronteggiare le riorganizzazioni rese necessarie dalla separazione nel rispetto del quadro legale esistente.

I mediatori operano per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi al fine di pervenire ad un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di organizzazione delle relazioni genitoriali e materiali dopo la separazione e il divorzio.

La mediazione familiare in materia di divorzio e di separazione personale dei coniugi non è né una consulenza legale, né una consulenza di coppia o familiare, né una terapia. I mediatori possono suggerire agli interessati di consultare altri professionisti del diritto, delle scienze umane, e così via, ogni volta che ne riconoscano la necessità”.

Ci sono tante altre definizioni di mediazione familiare. Una molto sintetica, ma efficace è quella di Bruch, riportata nel testo già citato di J. Haynes e I. Buzzi[14] : “La mediazione familiare è un processo cooperativo in cui una terza parte neutrale si adopera per mantenere aperte le possibilità di comunicazione fra le parti coinvolte sino a che esse non raggiungano un accordo riguardante le questioni su cui sono in contrasto”.

Tutte le definizioni hanno, più o meno, dei caratteri fondanti comuni.

In primo luogo la constatazione che la mediazione familiare è uno strumento per riaprire o, nei casi meno gravi, rinforzare la comunicazione fra le parti. Il mediatore familiare è un professionista che gestisce il processo mediativo, ma il contenuto di tale processo, il contenuto dell’accordo da raggiungere è di competenza delle parti, sono esse che, tramite una efficace comunicazione reciproca, devono comporre i loro conflitti.

Di qui la visione della mediazione familiare come uno “spazio transizionale” dove i due partners possano ritrovare un luogo e un tempo (lo “spazio” appunto) in cui porre un limite alle proprie angosce e recuperare una capacità positiva di comunicazione reciproca per superare la situazione di difficoltà in cui si ritrovano e fronteggiare, con maturità le riorganizzazioni rese necessarie dalla separazione.

Possiamo considerare (e qualche autore utilizza proprio questa figura) il mediatore familiare come un “traghettatore” che offre ai due partners la propria “barca” (ovvero la competenza professionale, un setting strutturato, un contesto protetto e riservato) per facilitare la loro transizione da una situazione ormai compromessa, e fonte di angoscia e disagio se non di vero e proprio dolore morale e fisico, ad una nuova situazione, ad una nuova sana immersione nelle relazioni sociali.

La scuola della Università Cattolica di Milano afferma che “un legame si stringe insieme e lo si può sciogliere solo insieme”. Questo forse non è vero in tutti i casi (basta pensare alla situazione in cui un partner lascia intenzionalmente e lucidamente l’altro per stringere un nuovo legame con una diversa persona) ma certo è un aspetto che un serio mediatore deve sempre tenere presente.

Un altro carattere comune presentato dalle definizioni è sicuramente quello della riservatezza. Anche se la normativa italiana non protegge il segreto professionale del Mediatore familiare in maniera assoluta è però necessario che il professionista sappia, con il suo prestigio e il suo carisma personale, proteggere la comunicazione e l’ambiente in un contesto di assoluta riservatezza, esprimendo chiaramente che lui stesso si ritiene personalmente vincolato al segreto professionale (ad eccezione dei casi previsti da norme inderogabili di legge) e richiedendo alle parti un impegno scritto d’onore e formale di non utilizzare le informazioni scambiate e di non chiamarlo come teste in una eventuale controversia giudiziaria, nel caso di esito negativo della mediazione.

Ancora una peculiarità di ogni sera definizione è il postulare la neutralità o imparzialità del mediatore.

E’ questo un argomento che meriterebbe sicuramente un approfondimento non possibile in questo lavoro. Essere neutrale o imparziale (i due termini riflettono due aspetti diversi ma, nell’economia di questo lavoro, possiamo convenire di utilizzare entrambi indifferentemente) non è possibile in maniera assoluta, possiamo avvicinarcisi con una seria auto-analisi e con il sottoporci umilmente ad una efficace supervisione. Oltre ad essere è importante anche apparire neutrali agli occhi dei partners, altrimenti tutti i nostri sforzi diretti ad essere neutrali si rivelerebbero vani.

Aggiungerei che più di imparzialità o di neutralità preferirei parlare di “equidistanza attiva” nel senso di una posizione personale che si mantenga equamente in equilibrio fra le parti, agendo però nel modo che una eventuale parte più debole riceva il giusto empowerment per essere capace di negoziare efficacemente e raggiungere un accordo equilibrato e duraturo. Questo anche perché un accordo che non rispecchi un equilibrio fra le parti difficilmente sarà accettato dall’avvocato della parte sfavorita, e questo rifiuto mentre a breve termine provoca il rigetto dell’accordo, a lungo termine potrebbe provocare una perdita d’immagine per il mediatore stesso.

Altro elemento comune a tutte le definizioni è la volontarietà dell’approccio alla mediazione familiare. La grande maggioranza degli autori e l’attuale normativa italiana è favorevole a questa impostazione e contraria ad ogni modalità di tipo obbligatorio.

Questo argomento sarà l’oggetto del terzo capitolo di questo lavoro. Anticipo che la mia posizione personale è favorevole alla obbligatorietà della sola fase di informazione in sede di pre-mediazione, fermo restando la volontarietà nell’accettazione del processo mediativo.

Ultimo elemento comune, pienamente condivisibile, delle definizioni è l’accentuazione, se non addirittura la priorità data agli interessi del figli, particolarmente se minori.

Possiamo ora passare a considerare quelli che invece si possono chiamare gli elementi trascurati, o perlomeno scarsamente evidenziati nelle definizioni soprarichiamate.

Innanzitutto rileviamo come la mediazione familiare venga molto spesso, se non esclusivamente, ricondotta alla materia della separazione o del divorzio.

In effetti la mediazione familiare in senso lato si può più correttamente distinguere in mediazione dei conflitti familiari e mediazione familiare in materia di separazione e divorzio.

La prima si verifica quando il mediatore interviene per comporre conflitti di natura pratica fra i partners o fra i genitori e i figli (ad esempio, la scelta dell’indirizzo scolastico, la fissazione di una nuova residenza ecc.).

Uno spazio che, in futuro, potrà aprirsi a questo tipo di mediazione è quello relativo all’indirizzo familiare.

L’art. 144 del Codice Civile recita: “I coniugi concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare….(omissis)…secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.” In caso di mancato accordo è previsto che i coniugi possano rivolgersi al giudice.

In un mondo, come quello attuale, in cui le molteplici esigenze dettate dalle necessità produttive (mobilità, precarietà) e il continuo confrontarsi con culture diverse (come abbiamo visto ampiamente nel primo capitolo) porta i coniugi ad aggiornare e a cambiare a velocità impressionante l’indirizzo familiare, una mediazione in questo campo si rivelerà sicuramente essenziale, per evitare di passare, prima o poi, ad un intervento di mediazione familiare in materia di separazione e divorzio.

E proprio quest’ultima la maggiormente analizzata dagli autori e focalizzata nelle definizioni.

Onde evitare disguidi, nel presente lavoro chiameremo d’ora in poi mediazione dei conflitti familiari la prima e mediazione familiare tout court la seconda.

Con riferimento al tipo di accordo generalmente le definizioni fanno riferimento ai caratteri di concretezza, realizzabilità, di soddisfazione e durevolezza. Nessun accenno viene fatto alla circostanza che l’accordo rivesta anche un carattere di equità.

Può talvolta accadere che uno dei due partners, per problemi di temperamento, per età, spessore culturale o provenienza, abbia una capacità negoziale molto inferiore all’altro.

Nel  caso di tirocinio da me personalmente seguito il marito aveva 58 anni, era toscano, pensionato ma proveniente da un impiego in una società privata stimolante, con una carattere molto estroverso; la moglie aveva 38 anni (sposata a 20 anni), era calabrese, lavoratrice casalinga, con un carattere riservato e chiuso. 

La moglie, dopo 15 anni di matrimonio aveva chiesto e ottenuto la separazione con addebito al marito, assegnazione della casa e affidamento del figlio. Il marito, profittando della sua superiorità personale, non ottemperava, se non parzialmente agli obblighi della sentenza e continuava ad importunare e a molestare la moglie con telefonate e appostamenti.

La coppia era stata invitata da un consultorio familiare ad andare in mediazione nell’interesse del figlio minore che, a seguito di questa situazione gravemente tesa ed instabile, accusava forti squilibri psicologici.

Durante i primi colloqui di coppia, l’uomo aveva assunto un atteggiamento dominante, anche cercando di sfruttare a suo favore il malessere del figlio (“dobbiamo riconciliarci per il bene di Marco!!”) e tentando anche manipolazioni nei confronti del mediatore.

La donna, provando inferiorità dialettica, aveva cominciato a disertare i colloqui.

Il mediatore ha scelto, pur mantenendo l’equidistanza fra i due, di effettuare interventi di sostegno verso la donna, mostrandogli con i fatti di trovarsi in un ambiente protetto nel quale le era possibile esprimersi liberamente, mettendola così in grado di negoziare efficacemente e di raggiungere un accordo equilibrato con l’ex-marito. 

Senza tale intervento di sostegno, molto probabilmente la coppia, sotto la necessità della malattia psichica del figlio, avrebbe comunque raggiunto un accordo, iniquo a causa della prevedibile prevalenza dell’uomo e destinato a non durare nel tempo.

E’ molto difficile, e forse neppure possibile, introdurre l’equità fra i caratteri indispensabili di un accordo mediativo. Al mediatore non è richiesto di essere un giudice, e pertanto una persona equa, ma sicuramente gli è richiesto di aiutare le parti a raggiungere un accordo equilibrato, perché una mancanza di proporzione tra gli impegni assunti dalle due parti può portare in tempi brevi (e specialmente se la parte più debole viene supportata da un bravo avvocato) alla rottura dell’accordo. Quest’ultimo per durare, ed essere accettato da entrambi gli avvocati delle parti, deve pertanto essere, se non equo, almeno equilibrato.

Ancora un elemento da considerare.

Pressoché tutte le definizioni fanno riferimento a situazioni di matrimonio e di coniugio. Nella realtà attuale sono invece molte, forse addirittura maggioritarie, le situazioni di convivenza di fatto nelle quali anzi, in caso di rottura della convivenza, la necessità di un accordo, in assenza di una regolamentazione giuridica, si rivela ancora più necessaria e pressante.

E’ pertanto indispensabile che la definizione della mediazione familiare copra anche questo tipo di situazioni.

L’ultima osservazione riguarda il ruolo del mediatore.

Afferma A. Quadrio nella prefazione al più volte citato libro di Haynes e Buzzi[15]:

“questi nuovi professionisti (n.d.a.: i mediatori familiari) debbono acquistare un ruolo che non sostitutivo né competitivo con quello degli avvocati, dei magistrati, degli psicoterapeuti di coppia: un ruolo fondato da una sicura preparazione psicologica e giuridica e volto ad aiutare i coniugi separati o divorziati a risolvere molti dei loro problemi nell’ambito di un contratto di mediazione da attuarsi con disponibilità e sicuro impegno realistico”.

Condivido pienamente tale posizione. Aggiungo che ritengo che il mediatore familiare sia una professione autonoma (anzi una specificazione della professione di mediatore) ben distinta e separata da quello dell’avvocato, dell’arbitro e dello psicoterapeuta, e non solo una specializzazione di queste ultime.

Generalmente si dice (e si scrive) che la mediazione familiare si distingue dalla psicoterapia perché il mediatore non fa terapia e dall’avvocato perché non fa consulenza legale. La professione viene descritta pertanto in negativo.

Ma in positivo quale è la specificità che consente di attribuire alla mediazione familiare una piena autonomia professionale?

A mio parere si possono offrire diverse caratteristiche positive del mediatore familiare, il quale può essere considerato un professionista che:

1.    che cerca di riattivare la comunicazione fra le due parti soggiacenti alla tensione negativa della controversia;

2.    potenzia nelle parti la capacità di negoziare efficacemente (il cosiddetto “empowerment”);

3.    legge, e fa leggere alle parti, le rispettive differenze di posizione ed  il conseguente conflitto come una opportunità per raggiungere un accordo creativo e dinamico capace non solo di trovare una composizione alla loro controversia ma di porre le basi per una successiva ricerca personale;

4.    tiene in mente gli interessi e i bisogni di altre parti (es: i figli minori) oltre a quelli dei due partners;

5.    stimola le parti a lasciare un passato doloroso e pieno di recriminazioni per costruire insieme un futuro migliore per entrambi;

6.    considera, nella composizione, della controversia le influenze (sia positive che negative) dei sistemi sociali con cui le parti interloquiscono (le rispettive famiglie, gli ambiti amicali, la cultura del quartiere o della città in cui vivono ecc.);

7.    fa in modo che i due raggiungano un accordo che li soddisfi entrambi e che li consenta di farli sentire ambedue come vincitori.

Per conseguire questi obiettivi il mediatore familiare si serve sicuramente della sensibilità personale (qualcuno ha parlato di “arte” della mediazione) e delle approfondite conoscenze nel campo del diritto e delle scienze sociali (specialmente psicologia e sociologia) ma utilizza soprattutto il suo strumento principe: le tecniche di mediazione.

Queste sono specifiche modalità professionali che stimolano le parti a uscire da un sentimento di rancore e di rivendicazione per arrivare a un atteggiamento che razionalizzi il conflitto e si ponga come costruttivo nell’interesse del proprio futuro personale e dei figli minori.

Non è compito di questo lavoro analizzare compiutamente le tecniche di mediazione ma, al fine di considerarne l’estrema importanza e direi pure la centralità, ne possiamo elencare quelle fondamentali[16] :

·      le domande da quelle più semplici alle più articolate e complesse come quelle ipotetiche e le circolari;

·      i riassunti, con il quale il mediatore familiare riepiloga e sintetizza quanto accaduto in un precedente colloquio o un in particolare momento negoziale, cercando di abbassare un livello eccessivo di emotività e di portare il confronto sul piano razionale;

·      le riformulazioni (o “reframings”) con le quali il mediatore ripete le posizioni delle parti, inquadrandole in una cornice di confronto costruttivo, sottolineando gli aspetti positivi e attenuando (o dimenticando di ripetere!!) quelli negativi, oppure attribuendo priorità che consentano un più facile raggiungimento dell’accordo;

·      l’assegnazione di compiti, particolarmente quelli che operano una dissociazione cognitiva, stimolando le parti a mettersi l’una nei panni dell’altra;

·      l’attenzione a far emergere i rispettivi bisogni e interessi, facendo capire alle parti che possono esistere modi di realizzarli e di soddisfarli diversi dalle posizioni che esse hanno assunto;

·      la richiesta di scrivere i loro “genogrammi”, occasioni per una riflessione congiunta e per creare una nuova empatia reciproca;

·      gli incontri individuali (i cosiddetti “caucus”) che possono essere utili nelle prime fasi del processo e anche indispensabili allorché la mediazione affronta le materie finanziarie e patrimoniali;

·      la continua rassicurazione che la loro situazione non è straordinaria ma che ricorre in una moltitudine di coppie;

·      il continuo rinvio alle esigenze dei figli;

·      la richiesta di fermarsi sui pensieri positivi e sui momenti passati (anche se pochi) in cui le parti hanno sperimentato, se non la felicità, almeno la positività della convivenza.

Non poche tecniche pertanto, ma molte e varie, che giustificano di per sé una seria e approfondita professionalità.

Da queste poche osservazioni si possono trarre due ordini di considerazione.

La prima è che non è facile, ne alla portata di tutti porsi come mediatori familiari, ma che la professione esige, oltre che innate doti personali (la capacità di ascolto e di empatia, la spiccata sensibilità, la capacità di distinguere le emozioni dalla razionalità, la abilità nel mantenersi attivamente equidistante) anche il perseguimento di approfonditi studi personali.

In secondo luogo si può notare come la quasi totalità degli obiettivi e delle tecniche di mediazione possa attagliarsi, non esclusivamente alla mediazione familiare, ma a tutti i tipi di mediazione.

Forse, e azzardo l’ipotesi, è forse il caso di concludere che la mediazione familiare è solo una specializzazione della professione generale del mediatore; è da qui che bisogna partire in positivo, delineando la figura del mediatore (e non solo del mediatore familiare) come professione diversa da quella dell’avvocato, dello psicologo e così via.

Sarebbe allora da delineare per il mediatore, non tanto un master post-universitario quanto un vero e proprio corso universitario in cui una parte sia comune a tutte le forme di mediazione (con studi con diritto privato e pubblico, psicologia, sociologia, antropologia e storia) e un’altre differenziata a seconda del tipo di specializzazione che di vuole conseguire (mediazione commerciale, interculturale, familiare, scolastica).

Ormai la mediazione come strumento privilegiato di risoluzione del conflitto è una realtà già consolidata nel mondo anglosassone. E’ sufficiente pensare a esperienze diverse come ad esempio:

·      quella dell’ADR (Alternative Dispute Resolution), mediazione extra-giudiziale dei conflitti commerciali, che sta prendendo piede anche in Italia su iniziativa delle Camere di Commercio;

·      quella dei negoziatori contrattuali o dei facilitatori delle procedure interne, figure ormai consuete e produttive all’interno delle aziende particolarmente multinazionali.

Se non vogliamo che la realtà ci colga impreparati, con avvocati e psicologi che si avventurano a fare i mediatori, restando fondamentalmente degli avvocati o degli psicologi, dobbiamo pensare ad una seria qualificazione personale dei mediatori.

Ma non voliamo con la fantasia. Chiuderei questo paragrafo con quella che a me sembra, sulla base delle considerazioni fin qui svolte, la definizione più adeguata di mediazione familiare:

“La mediazione familiare in senso lato si può distinguere in mediazione dei conflitti familiari, che riguarda ogni tipo di composizione di dispute all’interno della famiglia (pertanto oltre che fra partners,anche fra genitori e figli, fra fratelli e sorelle ecc.) e la mediazione familiare in senso stretto (comunemente definita mediazione familiare) relativa alla composizione di dispute fra coniugi o conviventi al momento della cessazione della relazione.

Con particolare riferimento alla seconda ipotesi, la mediazione familiare,in materia di divorzio o di separazione personale fra coniugi o di rottura del rapporto fra conviventi,    è   un processo   in cui un terzo,  professionista qualificato, accreditato ed equidistante dalle parti, viene sollecitato dalle stesse per fronteggiare, nella garanzia del segreto professionale e in un contesto strutturato autonomo rispetto all’ambiente giudiziario, la riorganizzazione resa necessaria dalla chiusura della relazioni di coniugio o di convivenza, nel rispetto del quadro legale esistente.

I mediatori, abilitati all’esercizio della professione con un accredito conseguito tramite lo svolgimento di un qualificato percorso formativo a livello universitario, sono professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di problem solving, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, psicologia e sociologia.

Essi operano per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di pervenire ad un obiettivo concreto: il conseguimento di un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione dei rapporti personali,  genitoriali (nel caso di presenza di figli) e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Gli interessi e i bisogni degli eventuali  figli devono essere oggetto di attenzione particolare, rispetto agli altri interessi e bisogni in gioco, da parte dei mediatori nella realizzazione del progetto di mediazione. 

La mediazione familiare, così come appena descritta, non è pertanto né una consulenza legale, né una terapia di coppia o familiare. Il mediatore infatti non fornisce consigli o suggerimenti di carattere legale, né ha come obiettivo della sua consulenza la cura di patologie comportamentali relazionali o individuali della coppia o di singoli partners.

I mediatori possono suggerire agli interessati di consultare altri professionisti (Avvocati, Psicoterapeuti, Psicologi, Sociologi) nell’eventualità di casi particolarmente complessi che richiedano l’approfondimenti di altre specifiche tematiche tecnico – professionali.”

Quest’ultimo aspetto evidenzia la necessità che i mediatori familiari non si considerino professionisti completamente indipendenti, bensì operino “in rete” con altri professionisti nell’ambito di una visione sistemica-relazionale della mediazione familiare [17]

 

 

 2.c) Fasi.

         

Quasi tutte le definizione della mediazione familiare concordando nell’indicarla come un processo (qualcuno preferisce parlare di percorso, ma la sostanza non cambia), ossia una serie di fasi strutturate intrinsecamente connesse e consequenziali orientate al raggiungimento di un determinato scopo.

Le diverse scuole di mediazione familiare hanno diversamente articolato questa fasi, anche se si possono chiaramente individuare tratti comuni.

J. Haynes e I. Buzzi,[18] aderenti al modello negoziale globale e strutturato, hanno individuato le seguenti fasi:

1.    ammissione del problema;

2.    scelta del campo;

3.    selezione del mediatore;

4.    raccolta dei dati;

5.    definizione del problema;

6.    creazione di opzioni;

7.    ridefinizione delle posizioni;

8.    contrattazione stesura dell’accordo.

Possiamo immediatamente notare come, in questo schema, le prime due fasi siano addirittura antecedenti l’ingaggio del mediatore e come non sia previsto nessun passo nel quale il mediatore dia informazioni ai clienti sulla natura e le modalità di svolgimento del processo, A dire il vero gli autori poi dedicano un capitolo intero del loro testo al colloquio iniziale ma, a livello di schema, non citano questa fase.

Un altro modello di prcesso è quello previsto da L. Parkinson [19] che articola ma mediazione nelle seguenti fasi:

1.    impegnare le parti nella mediazione;

2.    spiegare gli obiettivi e il processo;

3.    concordare l’ordine del giorno per la mediazione;

4.    raccogliere e condividere le informazioni;

5.    valutare le opzioni per la composizione;

6.    negoziare sulle opzioni preferite;

7.    raggiungere un accordo.

Questo schema appare più orientato a descrivere la mediazione così come realmente avviene in Italia.

I primi tre passaggi identificano quella che può essere chiamata la fase della pre-mediazione, dal quarto all’ultimo passaggio si tratta della mediazione vera e propria. Non è previsto un passaggio vero e proprio relativo alla stesura e alla revisione dell’accordo formale.

La scuola simbolica-relazionale (seguita dal Centro studi e ricerche sulla famiglia della Università Cattolica di Milano) fra i cui esponenti possiamo annoverare V. Cigoli e C. Marzotto [20] individua invece le seguenti fasi:

1.    introduzione delle persone e creazione di un clima di fiducia;

2.    identificazione dei punti di conflitto e delle loro priorità;

3.    individuazione delle opzioni e delle alternative possibili circa la soluzione del problema;

4.    negoziazione e presa di decisione;

5.    redazione di un progetto di intesa;

6.    revisione legale del progetto;

7.    messa in opera del progetto di intesa ed eventuale sua revisione.

Questo schema appare molto completo, e forse lo appare proprio perché è quello più utilizzato in Italia e più consono alla nostra cultura.

C. Marzotto (“Comporre il conflitto genitoriali cit. pag. 196), utilizzando immagini marinare, suddivide questo schema in quattro grandi fasi:

·      la richiesta di imbarco (il momento in cui uno o entrambi i partners formulano la richiesta di aiuto);

·      l’imbarco (il momento in cui il mediatore da informazioni sul processo, raccoglie i primi dati sul problema e valuta la trattabilità della coppia), altrimenti chiamato premediazione;

·      tutti e tre remano per spostare la barca (il momento della vera e propria negoziazione);

·      la meditazione o chiusura (il momento della redazione finale e messa in opera dell’accordo)

V. Cigoli, della stessa scuola, indica invece tre grandi fasi:

·      l’ingaggio (si riferisce all’obiettivo di coinvolgere le persone nella negoziazione);

·      negoziato (il momento della negoziazione vera e propria);

·      meditazione o chiusura (il momento della gestione della chiusura del rapporto).

E. Falbo, sulla stessa falsariga, ma seguendo un altro modello mediativo (quello sistemico-relazionale) nelle lezioni dell’ISSAS di Roma[21] , articola le seguenti quattro grandi fasi:

·      pre-mediazione, ossia la serie di colloqui per decidere sulla possibilità di iniziare la mediazione;

·      contratto, fase in cui si stipula il contratto avente per oggetto il contenuto, la durata, la periodicità e l’onerosità della mediazione;

·      negoziazione vera e propria articolata in più incontri;

·      redazione e formalizzazione dell’accordo.

Riassumendo quanto detto fino, e prendendo a prestito dalle diverse scuole, possiamo distinguere le seguenti grandi fasi:

1.    la pre-mediazione (nella quale potremo inserire i momenti in cui il mediatore riceve la prima richiesta degli utenti, fornisce loro informazioni sulla natura, le finalità e la durata del processo mediativo)

2.    la negoziazione vera e propria;

3.    il raggiungimento dell’ accordo, la sua redazione e messa in opera.

Per quanto riguarda la pre-mediazione, anche ai fini di quanto andremo a esporre nel prossimo capitolo circa l’ipotesi di introdurre la obbligatorietà della stessa, possiamo, a nostro parere e sulla base di quanto indicato più sopra, individuare nella pre-mediazione alcun fasi ben precise.

La prima (fase dell’ingaggio) sicuramente riguarda l’ingaggio degli utenti, che possono richiedere spontaneamente il supporto, possono essere stati inviati da qualcuno, possono essere stati infine stimolati dal giudice. In questa fase il mediatore ascolta e cerca solo di comprendere, almeno a grandi linee, il contenuto della richiesta di aiuto.

Subito dopo (fase informativa) il mediatore passa a informare gli utenti sul contenuto della mediazione, in particolare le differenze dal tentativo di conciliazione e dall’arbitrato, sottolineandone gli aspetti positivi e l’esigenza che siano gli stessi utenti, con il suo supporto e sostegno, i protagonisti del processo.

Sempre in questa fase il mediatore fornisce agli utenti informazioni sulla prevedibile durata ed onerosità del processo.

Nell’ultima fase della pre-mediazione (fase di valutazione), il mediatore riceve dagli utenti, su iniziativa spontanea o dietro le prime domande, le prime informazioni sull’oggetto del conflitto e compie una valutazione sulla trattabilità e possibilità di composizione dello stesso.

Sulla base di questa valutazione, da condividere con gli utenti, decide se proseguire o meno nel processo di mediazione. 

Da quanto appena detto si può evidenziare come la pre-mediazione sia un momento autonomo e indipendente nel processo mediativo e come le tre fasi in cui si struttura si possano configurare a loro volta come passaggi indipendenti l’uno dall’altro, sicché è possibile interrompere il processo in ognuno di questi momenti senza provocare rotture alla logica interna del processo.

Questa osservazione ci verrà utile nel proseguo del capitolo allorché cercheremo di indicare le motivazioni che sono alla base della proposta di introdurre la obbligatorietà normativa della pre-mediazione, o almeno delle prime due fasi (ingaggio e informativa) della stessa, nel caso di due partners impegnati in una separazione o nel divorzio. 

 

 

 

  

 

Capitolo III – Obbligatorietà della mediazione familiare?

 

 

3.a) Normativa sugli aspetti della  mediazione familiare.

 

In questo capitolo cercheremo di dimostrare come la sempre più ampia diffusione degli aspetti legati alla globalizzazione e, in particolare, l’ampliamento dell’area della multiculturalità, renderà, non solo opportuno quanto necessario una revisione delle normativa relative alla mediazione familiare nel senso di una maggiore obbligatorietà.

Attualmente la normativa applicabile alla mediazione familiare non è scarsa ma neppure abbondante e possiamo trovarla sia a livello internazione che nazionale.

Per quanto riguarda il primo possiamo rilevare come il preambolo della Convenzione Europea sui diritti del fanciullo del 1996 reciti: “Considerando tuttavia che in caso di contrasto, è opportuno che le famiglie tentino di trovare un accordo prima di portare la questione dinanzi alla autorità giudiziaria…”

L’art. 13 della stessa Convenzione aggiunge: “Al fine di prevenire e risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano fanciulli dinanzi alla autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione ed a qualunque altro metodo di risoluzione dei conflitti atti a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni”.

E’ importante evidenziare come, a livello internazionale, il principale fondamento della normativa consista nella preoccupazione di tutelare i fanciulli (potremo anche dire i “minori”) e che la mediazione sia considerata la migliore forma di tutela dei loro interessi.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, con la Raccomandazione n. R(98)1 del 28 gennaio 1998, facendo un espresso richiamo all’art. 13 della Convenzione Europea succitata, raccomanda ai Paesi aderenti di: “a) introdurre e promuovere la mediazione familiare e, se necessario, rafforzare l’esistente mediazione familiare; b) adottare o rafforzare tutte le misure che essi considerano necessarie per la prospettiva dell’adempimento dei seguenti principi per la promozione e l’utilizzo della mediazione familiare quale strumento appropriato per la risoluzione delle controversie familiari”.

Sempre a livello internazionale può essere utilmente osservato coma la mediazione familiare non sia vista come un fenomeno a se stante, ma sia inquadrata nel più vasto arco delle procedure di ADR (Alternative Dispute Resolution) ovverosia di quelle procedure di risoluzione delle controversie, alternative a quelle di tipo giudiziario, che si basano fondamentalmente sulla autonomia e l’accordo delle parti nel decidere l’esito delle controversie.

Con riferimento alla mediazione familiare, il Libro Verde della Commissione Europea, del 19 aprile 2002, relativo alla risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale recita al secondo comma del punto 1.5: “Il Consiglio d’Europa ha adottato una raccomandazione nel 1998 sulla mediazione familiare, e sta attualmente sviluppando un progetto di raccomandazione sulla mediazione civile. La Commissione segue con grande interesse questi lavori..”

Sempre il Libro Verde al punto2.2.2 paragrafo 47 dice: “Al vertice di Vienna del dicembre 1998, i Capi di Stato e di Governo hanno approvato un piano di azione del Consiglio e della Commissione …(omissis). Il paragrafo 41 punto c) di questo piano prevede, tra le misure da prendere entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato, l’esame della possibilità di elaborazione di modelli di soluzione non giudiziaria delle controversie con particolare riferimento ai conflitti familiari transnazionali. In questo contesto dovrebbe essere esaminata la possibilità della mediazione quale mezzo per la risoluzione dei conflitti familiari.

Mi permetto di richiedere l’attenzione sull’inciso “con particolare riferimento ai conflitti familiari transnazionali” che riprenderemo più avanti in questo capitolo.

Infine il recente Regolamento comunitario 2201/2003 all’art. 55 (Cooperazione nell’ambito di cause specifiche alla responsabilità genitoriali) recita: “Le autorità centrali, su richiesta di un’autorità centrale di un altro Stato membro o del titolare della responsabilità genitoriali, cooperano nell’ambito di cause specifiche per realizzare gli obiettivi del presente regolamento. A tal fine esse provvedono tramite autorità pubbliche o altri organismi, compatibilmente con l’ordinamento di tale Stato membro in materia di protezione di dati personali:   ….. e) a facilitare un accordo tra i titolari della responsabilità genitoriali, ricorrendo alla mediazione o con altri mezzi, e ad agevolare a tal fine la cooperazione transfrontaliera”.

Concludendo ci pare di poter rintracciare con certezza nella normativa internazionale (che anche se non ha una efficacia diretta sulla normativa nazionale, ne ha sicuramente una a livello interpretativo) i seguenti principi fondamentali:

1.    la preminenza dei diritti e degli interessi dei minori sugli altri diritti e interessi;

2.    l’assoluto favore con il quale la normativa vede e incentiva lo sviluppo della mediazione familiare;

3.    l’inserimento, a pieno titolo, della mediazione familiare, nelle procedure di ADR, considerate con favore e agevolate rispetto a quelle giudiziarie.

Per passare alla normativa nazionale, anche questa non appare abbondante.

In materia di diritto processuale la legge 154 del 4 aprile 2001 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) ha novellato il codice civile con l’art. 342 ter che così recita: “Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”. Con tale articolo viene così inserita, a livello nazionale, nel nostro ordinamento giuridico la figura del “centro di mediazione familiare”.

In materia di diritto sostanziale la legge 285 del 28 agosto 1977, all’art. 4 punto i) introduce i “servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine di superamento delle difficoltà relazionali”.

Infine possiamo citare il D.P.R. 13 giugno 2000 (Approvazione del piano nazionale di azioni e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001) che, richiamando la appena citata legge 285/1977 prevede tra l’altro di “sostenere lo sviluppo e la creazione di servizi di mediazione familiare generalizzando le esperienze positive già compiute in alcuni comuni”.

Il quadro normativo a supporto della mediazione familiare, considerata in particolare quale modalità di sostegno dei minori nei casi di relazioni familiari critiche, appare abbastanza completo, specie se integrato dalla leggi regionali in materia.

Peraltro la situazione potrebbe notevolmente migliorare e dimostrare la sua reale efficacia in presenza di una adeguata azione a livello finanziario (con la statuizione di maggiori fondi destinati a tali fini) che concretizzi appropriatamente quanto fissato a livello normativo. Ma approfondire questo discorso ci porterebbe molto lontano ed esulerebbe completamente dall’economia di questo lavoro. E’ qui sufficiente ricordare che la legge 54/06, di cui parleremo subito appresso, all’art. 5 (Disposizione finanziaria) statuisce: “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

A livello nazionale l’ultima normativa che ha affrontato il tema della mediazione familiare è stata appunto la legge 54/2006 del 8 febbraio 2006 “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e di affidamento condiviso del figli” che ha novellato l’art. 155 del Codice Civile.

Ai nostri fini sono particolarmente due gli articoli che possono interessare.

Il primo comma dell’art. 155 recita: “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzioni da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

Il secondo comma così continua: “Per realizzare le finalità indicate dal primo comma, il giudice che pronunzia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori…..(omissis)”.

Questo articolo appare particolarmente importante perché afferma due principi che, se non in contrasto, appaiano certamente innovativi rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa di legge.

In primo luogo, anche al fine di uniformarsi ai documenti internazionali emanati sui diritti dei fanciulli e degli adolescenti, il nostro legislatore stabilisce il principio della prevalenza e preminenza degli interessi e dei bisogni dei minori rispetto agli altri interessi e bisogni concorrenziali.

La ricerca in tema di famiglia si è andata ormai consolidando dell’opinione circa la “bigenitorialità” ovvero la necessità per i figli, ai fini di una crescita equilibrata,  di avere un rapporto continuo e significativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione coniugale. La bigenitorialità viene estesa normalmente anche ai rapporti con gli ascendenti e con i parenti di entrambi i genitori, al fine di permettere la permanenza della integrazione del fanciullo con due mondi diversi ma entrambi ad esso necessari.

La normativa accoglie tale necessità stabilendo il diritto soggettivo del minore ad un rapporto equilibrato con ciascun genitore e con i rispettivi ascendenti e familiari. Una notevole innovazione rispetto alla precedente normativa che poneva al centro i diritti e doveri dei genitori rispetto al figlio.

D’ora in poi ogni interpretazione della legge non potrà non considerare questo principio fondamentale che pone al centro i bisogni e gli interessi del minore e il suo conseguente diritto soggettivo alla bigenitorialità.

L’ altro principio, fondamentale fissato dal legislatore nel II comma dell’art. 155, è la priorità data alla modalità dell’affidamento condiviso rispetto a quello esclusivo. Il primo viene infatti considerato come la modalità più efficace per realizzare le finalità indicate nel primo comma, essenzialmente il diritto alla bigenitorialità.

Altri strumenti fondamentali per tutelare tale diritto sono previsti nell’art. 155 sexies che così recita:

“Prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove sia capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento all’interesse morale e materiale del figlio”.

Anche da questa normativa possiamo enucleare due principi fondamentali.

Innanzitutto la possibilità per il giudice di procedere all’audizione del minore (che diventa obbligo nel caso di conseguimento dei dodici anni) si configura come uno strumento aggiuntivo per dare attuazione al diritto alla bigenitorialità del minore. Anche se non esiste un obbligo del giudice di attenersi ai desideri espressi dal minore nel corso dell’audizione, è d’altra parte indubbio che il giudice, pur nel formarsi del suo libero convincimento, non può non tener conto di questi desideri (alcune massime di sentenze parlano di un obbligo del giudice di motivare la eventuale difformità del giudizio rispetto ai suddetti desideri).

Il secondo comma dell’art. 155 sexies introduce la possibilità della mediazione familiare.

Anche qui alcune osservazioni.

Innanzitutto la mediazione familiare è considerata come uno strumento per raggiungere un accordo consensuale “con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli”. La mediazione non è pertanto considerata nella sua logica contrattuale quanto nella sua modalità di strumento di concreta attuazione della prevalenza degli interessi e bisogni del minore.

L’altra osservazione riguarda i modi di realizzazione della mediazione.

Un primo punto da evidenziare riguarda il fatto che il giudice debba ravvisarne l’“opportunità”. Durante i lavori preparatori si è discusso se fosse più giusto parlare di necessità o di opportunità; la scelta finale di tale formulazione privilegia una maggiore ampiezza di decisione da parte del giudice che può suggerire alle parti la mediazione familiare non solo quando la percepisca come necessaria ma anche quando ne ravvisi una possibilità anche minima di successo.

Il secondo punto da mettere in rilievo riguarda la scelta del legislatore sulla non obbligatorietà della mediazione; la stessa infatti è espressamente subordinata la consenso di entrambe le parti.

E’ stata questa una scelta saggia?  

 

 

3.b) Obbligatorietà della mediazione familiare? Perché no.

 

Il punto sulla obbligatorietà della mediazione familiare è ampiamente dibattuto fra gli autori che si occupano della materia.

Lo stesso problema viene affrontato anche dagli autori che si occupano,  in maniera più ampia della conciliazione / mediazione. I due termini identificano lo stesso fenomeno ma, convenzionalmente il primo è utilizzato per le controversie di tipo civile e commerciale, il secondo per quelle di tipo familiare, scolastico, socio-culturale. Procedendo per ordine possiamo rilevare come il testo della legge 54/06 (originariamente progetto di legge 66 chiamato anche “progetto Tarditi”), prevedesse l’obbligatorietà del ricorso alla mediazione familiare come prerequisito per adire l’Autorità Giudiziaria.

Più in particolare, in un primo momento, la mediazione familiare era prevista in due diverse disposizioni della legge.

Innanzitutto nella disposizione che introduceva l’art. 709 bis del c.p.c., (modificato come da emendamento a firma del relatore O. Paniz) che recitava:

“Dopo l’art. 709 c.p.c., sono inseriti i seguenti: <Art. 709 bis (Mediazione familiare)>. In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l’obbligo prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza e di grave e imminente giudizio per i minori di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato.

Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente il testo dell’accordo…(omissis). In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice come previsto dal successivo art. 709  ter. (omissis)”.

La seconda disposizione di legge che accennava alla mediazione familiare era quella che introduceva l’art. 155 sexies II comma C.C. (introdotto dall’emendamento dell’On. Mantini, che così recitava:

“Qualora ne ravvisi la necessità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento all’interesse morale e materiale del figlio”.

Mentre la disposizione dell’art. 155 sexies secondo comma è rimasta intatta (ad eccezione, come già visto, della sostituzione del termine “necessità” con “opportunità”) fino alla approvazione finale della legge, ben diverso è stato il destino della prima disposizione.

La stessa ha infatti suscitato numerose critiche in sede di lavori parlamentari.

La Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, nella seduta del 10 novembre 2004, subordinava il parere favorevole alla proposta di legge ad una precisa condizione. Il ricorso alla mediazione familiare avrebbe dovuto essere meramente “facoltativo, fermo restando l’obbligo per il giudice di informare le parti sull’opportunità di tale percorso”. La Commissione precisava altresì che occorreva, tramite la mediazione familiare, favorire il raggiungimento di accordi tra le parti, ma, d’altra parte, riconfermava che occorreva “lasciare totale libertà ai genitori rispetto alla effettuazione del percorso della mediazione stessa.”

Una posizione ancora più rigida veniva presa dalla Commissione Lavoro sempre della Camera che, nella seduta del 22 dicembre 2004, richiedeva espressamente la soppressione dell’art. 709 bis c.p.c., condizionando a questa soppressione il proprio parere favorevole, esprimendo “seria contrarietà alla configurazione della mediazione familiare, istituzionalizzata e addirittura obbligatoria, sia perché ogni aspetto controverso dovrebbe essere versato all’esame e alla decisione del giudice, sia perché questa ulteriore istanza comporterebbe la creazione di nuove strutture – dall’accreditamento, controllo e costo difficilmente garantibili – mentre i nuovi compiti della mediazione rientrano già professionalmente nelle competenze della magistratura e dell’avvocatura a prescindere dall’opera già liberamente svolta da soggetti del volontariato e solidarismo sociale”.

Con riferimento a questa ultima posizione ci sarebbe da rimanere sconfortati al pensiero che alcuni deputati possano essere convinti dell’attitudine professionale e dalla effettiva volontà di avvocati e giudici di esercitare con efficacia tentativi di mediazione (basterebbe essere presenti ad una udienza di separazione personale e notare la sufficienza e il mero formalismo con cui i giudici espletano il tentativo di riconciliazione).

Per fortuna che si conosce benissimo la forza che le lobbies esercitano, più o meno legittimamente sui lavori parlamentari, e più precisamente la pressione che alcune potenti lobbies avranno esercitato per evitare che materie e processi di loro competenza si trasferissero, seppur anche parzialmente nella competenza dei mediatori familiari.

Ancora più ridicolo il riferimento alla necessità di evitare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. Solo l’augurio che i parlamentari si comportino con analoga severità in materie di molto minore importanza rispetto alla tutela dei minori.

Anche in Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, era emersa una maggioranza contraria alla obbligatorietà della mediazione familiare, in particolare ad una sua pretesa burocratizzazione. L’On. Lucidi così formulava la sua posizione: “pur apprezzando l’istituto della mediazione familiare come possibilità di soluzione al di fuori del giudizio, ritengo che il testo non realizzi nella maniera più idonea tale obiettivo….(omissis). …poiché la mediazione familiare appare connotata nel provvedimento da un’eccessiva burocratizzazione oltre ad apparire snaturata dalla obbligatorietà del passaggio dal centro di mediazione prima di poter adire il giudice”.

Preso atto di tutte queste perplessità l’On. Paniz, relatore della legge, si dichiarava disponibile ad “un’eventuale eliminazione della obbligatorietà della mediazione familiare, sopprimendo quindi il nuovo art. 709 bis c.p.c……(omissis) poiché l’eliminazione della mediazione familiare non intacca l’impianto complessivo del provvedimento e in particolare l’introduzione della “bigenitorialità” attraverso l’istituto dell’affidamento condiviso nei figli”.

In data 8 febbraio 2005 la Camera ha così approvato un emendamento dello stesso On. Paniz diretto alla soppressione dell’art. 709 bis c.p.c.. Lo stesso Paniz, nella stessa occasione precisava che “la necessità di rendere possibile una soluzione stragiudiziale del conflitto è comunque garantita dall’ultimo comma dell’art. 155 sexies che prevede la possibilità per il giudice di rinviare l’adozione dei provvedimenti relativi alla separazione per consentire che i coniugi tentino una mediazione per raggiungere un accordo”.             

E’ doveroso e importante aggiungere che, in data 7 luglio 2005, la Camera dei Deputati respingeva l’emendamento 2354 dell’On. Mazzucca Poggiolini, diretto a reintrodurre l’obbligatorietà della mediazione.

L’emendamento (che ricalcava l’originario art. 709 bis c.p.c.) recitava: “In tutti i casi di disaccordo, nella fase di elaborazione del progetto condiviso, le parti hanno l’obbligo prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza e di grave e imminente giudizio per i minori di rivolgersi a un centro di mediazione pubblico o privato, i cui operatori abbiano formazione specifica nonché appartengano ad albi nazionali specifici pubblici e/o privati registrati nell’apposito elenco del Consiglio Nazionale dell’economia e del lavoro.

Ove l’intervento, che può essere interrotto in qualsiasi momento, si concluda positivamente, le parti presenteranno al Presidente il testo dell’accordo…(omissis). In caso di insuccesso le parti possono rivolgersi al giudice….(omissis)”.

In data 8 febbraio 2006 veniva approvata la legge 54/06 contenente l’art. 155 sexies nel testo già indicato e che riportiamo di seguito per comodità del lettore:

““Prima della emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’art. 155, il giudice può assumere, a istanza di parte o di ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove sia capace di discernimento.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 155, per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo con particolare riferimento all’interesse morale e materiale del figlio”.

Ad onore del vero è importante che sottolineare che il nostro legislatore, in materia di obbligatorietà si è uniformato al parere di alcuni documenti di Entità sopranazionali e a quello della maggioranza di autorevoli esperti e delle associazioni operanti in materia.

Con riguardo ai documenti internazionali è d’uopo far riferimento alla già citata Raccomandazione del 21 gennaio 1998 laddove affermava che “la mediazione non dovrebbe essere, in linea di principio obbligatoria”.  

Più avanti però la stessa Raccomandazione al paragrafo “Promozione ed accesso alla mediazione” precisava che Gli Stati sono liberi di stabilire dei meccanismi in casi particolari per fornire informazioni inerenti la mediazione quale metodo alternativo per risolvere le dispute familiari (ad esempio obbligando le parti all’incontro con un mediatore) e tramite ciò mettere le parti in condizioni di valutare se sia possibile e opportuno mediare le questioni in disputa.

Per quanto riguarda gli esperti, già nell’ambito della conciliazione in materia civile e commerciale la maggioranza degli autori (vedi in proposito i testi citati in bibliografia relativi alla sezione negoziazione e conciliazione) ritiene essenziale la volontarietà nell’adesione alla procedura conciliativa come un elemento essenziale per il buon esito della stessa.

Valga per tutti l’opinione espressa nel testo di Cicogna, Di Rago, Giudice[22]:

“La prima caratteristica della conciliazione risiede nella volontarietà. Per meglio dire nella scelta della parti di raggiungere o meno un accordo una volta iniziato il tentativo di conciliazione.

Non a caso si parla di tentativo. Non vi è e non vi può essere, infatti, alcuna imposizione alle parti al fine di farle aderire ad una determinata soluzione i di fare loro accettare una via negoziale che non si ritiene (o non si ritiene più) vantaggiosa. In ogni momento le parti devono essere libere di alzarsi dal tavolo delle trattative senza che questo comporti per loro alcuna conseguenza.”

Questa posizione merita un commento perché permette di distinguere fra obbligatorietà e volontarietà della mediazione. Laddove si fa riferimento alla obbligatorietà si esprime l’obbligo di far ricorso ad un processo di mediazione, mentre la volontarietà (così come espressa nell’opinione appena citata) si estrinseca nella potere di decidere, in ogni momento del processo, se continuarlo o interromperlo; il che è ben differente!

Sembra pertanto possibile coniugare la obbligatorietà con la volontarietà, ma di questo parleremo più diffusamente avanti.

Per quanto riguarda gli esperti di mediazione familiare, la maggioranza di loro si schiera per la completa volontarietà del ricorso alla procedura.

In Italia le due associazione di mediatori familiari più rappresentative la AIMEF (Associazione Italiana di Mediazione Familiare) e la SIMEF (Società Italiana di Mediazione Familiare) sono schierate su questa posizione.

Anche la AIMMF (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia) si è conformata a tale posizione “perché la mediazione, per sua natura, non può che fondarsi sul consenso dei soggetti in conflitto e prevederla come obbligatoria significherebbe negarne un caposaldo.

Maggiormente problematiche, anche se inclini verso il principio della volontarietà, appaiono le posizione di due maestri e fondatori della disciplina: J. Haynes e L. Parkinson.

In particolare la Parkinson[23] (La mediazione familiare, Erikson 2003, pag. 40) testualmente dice: “La raccomandazione del Consiglio d’Europa R(98)1 afferma che la mediazione non deve essere forzata, poiché questo rappresenterebbe una contraddizione in termini. Comunque in Norvegia la mediazione è obbligatoria per tutti i genitori che si separano e divorziano in relazione ai loro figli e i risultati sono molto positivi. E’ necessario distinguere fra la richiesta che gli individui partecipino ad un incontro preliminare (anche singolarmente se lo preferiscono) e la mediazione forzata. In Inghilterra e in Galles, si vincolano coloro che chiedono un intervento del giudice in un procedimento familiare a partecipare ad un incontro di selezione o ammissione con un mediatore familiare. ….(omissis). I mediatori si preoccupano di spiegare, durante questi incontri di esplorazione, che la mediazione familiare è un processo volontario e che nessuno dovrebbe prendervi parte per qualche forma di costrizione e di paura. I partecipanti sono anche liberi di ritirarsi dal processo in qualunque fase e il mediatore potrebbe porvi fine nel caso in cui esso non fosse più adeguato o non fosse possibile compiere ultimi progressi”.

La Parkinson invece si schiera contro l’obbligatorietà di ogni tentativo di mediazione, anche solo a titolo informativo, nel caso di accertati abusi o di violenze domestiche.

Pertanto ad una analisi più approfondita sembrerebbe che la posizione della Parkinson sia più articolata di quanto appaia in prima vista e la stessa non sarebbe a priori contraria (a parte il caso di violenze e abusi domestici) alla obbligatorietà (a livello di coppia o anche di singolo genitore) di una fase informativa di mediazione fermo restando il diritto dell’utente di non proseguire nelle fasi successive.

Si ha la sensazione abbastanza netta che la posizione drastica assunta dalla maggioranza dei mediatori familiari nei confronti di qualsiasi tipo di obbligatorietà sia, in qualche modo, collegata a quanto correntemente praticato nella conciliazione civile e commerciale (cosiddetta “conciliazione professionale”)

In questo tipo di procedura, infatti, la assoluta e piena volontarietà è considerata, allo stato attuale, uno dei capisaldi e dei presupposti per la sua efficacia.

Due parti che partecipano, con l’assistenza del terzo mediatore, ad un incontro di conciliazione, potranno dialogare con costruttività ed efficacia fra di loro, disponibili a lasciare le loro posizioni iniziali ed a raggiunger un compromesso o una soluzione creativa, solo nel caso in cui l’adesione alla conciliazione sia, se non entusiasta, almeno volontaria.

 

 

3.c) Obbligatorietà della mediazione familiare? Perché si

 

D’altra parte l’Argentina presenta una esperienza nettamente diversa. In questo Paese anche la conciliazione professionale è stata regolata come obbligatoria per legge e, dopo un periodo iniziale di assestamento, l’iniziativa sta ora dando dei risultati molto positivi (non per altro alcuni conciliatori argentini hanno aperto scuole di conciliazione e mediazione in Italia).

Va peraltro sottolineato che l’Argentina ha molto investito nella formazione, sia iniziale che permanente dei conciliatori e tale politica di stimolo e incentivo sulla professionalità si sta ora dimostrando pagante.

In effetti, anche se il caso argentino è esemplare del contrario, la posizione, in conciliazione professionale, favorevole alla piena volontarietà pare abbastanza condivisibile.

Quello che non pare affatto condivisibile è il trasferimento di tale posizione sic et simpliciter nella mediazione familiare.

In questa, nella maggior parte dei casi, emerge un interesse da tutelare che è inesistente nella conciliazione professionale, quello che il codice civile chiama “l’interesse morale e materiale” dei figli minori.

La passata esperienza giudiziaria ha dimostrato come sia estremamente difficile, per gli operatori della giustizia, tutelare con efficacia questo interesse nel caso di situazioni molto conflittuali e di soluzioni giudiziarie non condivise.

Sicuramente la necessità di una maggiore tutela del figlio minore ha portato il legislatore a sancire i due principi fondamentali della legge 54/06:

·      il diritto del minore alla bigenitorialità;

·      l’affidamento condiviso.

Il tassello mancante alla costruzione appare sicuramente essere quello della obbligatorietà.

E’ esemplare a questo proposito la posizione assunta da uno dei maestri della giustizia minorile, il compianto C. A. Moro.

Nella prefazione al libro “Comporre il conflitto genitoriali” Moro[24] afferma:

“Mi lascia molto perplesso anche la previsione di rendere praticabile una mediazione solo se le parti sono d’accordo sull’espletamento di questo tentativo. E’ evidente che le possibilità di pervenire ad una proficua separazione a seguito della mediazione sono molto maggiori quando le parti consapevolmente e di buon grado si dispongono ad accettarla. Ma non è vero l’inverso, e cioè che ogni mediazione è sicuramente inutile se le parti spontaneamente non l’accettano. E’ una vecchia cultura quella radicata sulla convinzione che un intervento di sostegno e di chiarimento alle persone posa essere effettuato solo dove vi sia una spontanea richiesta dell’utente e, quindi, una sua predisposizione alla collaborazione. Nessuno può contestare il fatto, evidente, che una volontà collaborativa rende più facile e proficuo l’intervento. Ma la domanda di aiuto, anche se non emerge sin dal primo momento, può essere implicita e va sollecitata; il bisogno di sostegno può essere fortissimo anche se all’inizio lo si rifiuta e fa nascere un’ostilità che va superata; il far emergere le reali problematiche che provocano la situazione di sofferenza o di difficoltà suscita inevitabilmente conflittualità, ma non per questo non risulta doveroso, ove si vogliamo veramente risolvere i problemi delle persone e sciogliere gli aggrovigliati nodi che sono alla base di tanti problemi personali. Un’opera di chiarimento e di sostegno – ed una valutazione seria delle esigenze della prole – è particolarmente necessaria ed opportuna quando il conflitto è più forte e radicato: se il tentativo di mediazione – non la definitiva mediazione che sicuramente non potrà realizzarsi senza il consenso e l’accettazione di tutti i protagonisti  della vicenda – potrà essere svolto solo se entrambi le parti esprimano il loro consenso ad essa, e quindi se accettano di mettersi in discussione, non rimarranno esclusi da un simile istituto proprio coloro che ne avrebbero bisogno?”

Nella posizione del compianto maestro, che appare ragionevole e condivisibile, emerge un punto che abbiamo già visto negli assunti della Parkinson: la differenza sostanziale fra due tipi di volontarietà, quella relativa al ricorso alla mediazione e quella relativa alla sua accettazione ed alla permanenza nella stessa.

Nulla quaestio, penso a parere di tutti, sulla assoluta volontarietà di accettare la procedura di mediazione e sul diritto di ogni parte di interromperla in ogni momento (anche senza fornire alcuna spiegazione).

Ma come fa la parte a rifiutare la mediazione se non è stata correttamente informata sul suo reale significato e sulle finalità?

Spesso nel contesto italiano la mediazione è confusa dai più con la riconciliazione e, più in particolare con quell’inutile tentativo di riconciliazione espletato in maniera esclusivamente formale dal giudice del procedimento di separazione personale. La riconciliazione si concretizza nella riappacificazione delle parti e nella ricomposizione del nucleo familiare, la mediazione, pur non escludendo la riconciliazione, ha la finalità più ampia di aiutare le parti a raggiungere una soluzione del conflitto condivisa e soddisfacente per entrambi, presa nel preminente interesse morale e materiale dei figli minori.

Appare così fondamentale delineare un momento nel corso del quali le parti vengano informate da un mediatore familiare sul percorso della mediazione, le sue finalità, la prevista durata e il metodo adottato.   

In particolare abbiamo già visto, quando abbiamo esaminato il processo di mediazione (vedi il paragrafo 2c all’interno del secondo capitolo), come il mediatore svolga la funzione appena delineata in quella che viene chiamata pre-mediazione e che viene effettuata in tre fasi:

1.    fase dell’ingaggio;

2.    fase informativa;

3.    fase di valutazione.

La ipotesi che sommessamente mi permetto di appoggiare prevede la obbligatorietà (e la gratuità) dell’accesso alle prime due fasi della pre-mediazione (di ingaggio e informativa) al fine di permettere alle parti di poter formulare un consenso (o un dissenso) informato alla prosecuzione della mediazione.

Dovrebbe sempre restare intatto il diritto di ogni parte a interrompere anche la pre-mediazione anche senza fornirne la motivazione (in questo caso infatti si prefigurerebbe una assoluta volontà di negoziare che rende inutile ogni tipo di tentativo in proposito).

La gratuità dovrebbe essere prevista, non solo per facilitare l’accesso alla procedura, ma anche per evitare ogni accusa pretestuosa quale quella che richiedere l’obbligatorietà della pre-mediazione potrebbe essere una scusa subdola dei mediatori familiari per ampliare il loro mercato.

A tale proposito, la irragionevolezza della posizione contraria, peraltro recepita nella normativa, fa nascere il sospetto che, almeno a livello inconscio, sia emerso negli attuali operatori del “mercato della conflittualità giudiziaria” (giudici, avvocati, psicologo, mediatori familiari già operanti) un riflesso di protezione della loro attuale posizione dominante messa a rischio dall’ampliamento delle richieste derivanti dalla introduzione della obbligatorietà.

Un’altra obiezione che viene sollevata rispetto alla obbligatorietà della mediazione riguarda la necessità di creare una rete di centri di mediazione pubblici e privati che sappiano far fronte all’aumento della domanda ed ai conseguenti oneri a carico della finanza pubblica (espressamente proibiti dall’art. 5 della legge 54/06).

Mentre la difficoltà relativa alla rete di centri potrebbe essere facilmente superata fissando nella normativa un periodo di moratoria (ad esempio di uno o due anni) destinato alla formazione degli operatori, rimane apparentemente più pesante l’obiezione originata dai costi per la finanza pubblica.

Ma anche questa forse superabile.

Innanzitutto affidandoci al settore privato.

Ci sono molti giovani professionisti psicologi, avvocati, sociologi, conciliatori civili commerciali che, dopo lo svolgimento di un corso di specializzazione in mediazione familiare (appositamente certificato da Enti pubblici, ad esempio quelli locali), potrebbero svolgere con efficacia, sia a titolo individuale che associati in appositi centri, l’attività di mediatori familiari.

Ovviamente dovrebbe essere confermata la gratuità degli incontri di pre-mediazione (requisito fondamentale per renderne accettabile l’obbligatorietà) mentre dovrebbe essere compito dei mediatori conquistare, con la loro professionalità e maturità umana, i loro utenti ad un percorso completo di mediazione. I costi per gli utenti saranno comunque inferiori a quelli che avrebbero dovuto sopportare con gli avvocati  in caso di pieno e immediato perseguimento della strada giudiziaria.

Stesso discorso è valido per i consultori familiari “no profit” (il cosiddetto terzo settore), laddove sono già in opera dei mediatori scarsamente utilizzati.

Per quanto riguarda il settore pubblico, non sono esperto in materia ma sospetto che, a parità di costi, sia possibile disporre un diverso utilizzo di risorse sottoutilizzate e riqualificate (con la partecipazione a corsi pubblici) per l’attività di mediazione familiare.

Resta il fatto, riprovevole che, mentre il Parlamento e il Governo trovano sempre la possibilità di finanziare provvedimenti ben più futili, hanno scelto proprio per questo provvedimento, diretto alla tutela del minore e della famiglia, una severità finanziaria di scarsa applicazione nel nostro Paese.

 

 

3.d) Ma che c’entra la globalizzazione?

 

Tenuto conto che la maggior parte dei mediatori familiari e tutte le loro associazioni sono unanimamente contrarie all’obbligatorietà, considerato che analoga posizione è tenuta dall’Associazione dei magistrati operanti nel campo familiare, che gli avvocati dello stesso campo potrebbero non essere entusiasti della obbligatorietà stessa, come pensare di introdurla nel nostro ordinamento?

Come pensare di cambiare una legge emessa da pochissimo tempo, e “partorita” fra mille difficoltà? Come ancora superare quel “catenaccio” apposto dall’ultimo comma della 54/06 laddove è prescritto che dall’applicazione della legge non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica?

Tutto sembrerebbe remare contro, ma forse non è cosi…..

Ci viene in aiuto ora l’analisi sulla globalizzazione e i suoi effetti che è stata l’oggetto del primo capitolo di questo lavoro.

Abbiamo avuto modo di accertare come il fenomeno della globalizzazione sia nato nel campo delle (tele)comunicazioni e sia successivamente sviluppato in quello economico – finanziario e in quello culturale, ad un ritmo vieppiù crescente e inarrestabile.

Limitandoci all’ambito culturale abbiamo visto come ognuno di noi sia oggi a contatto, in un modo fisico (viaggi o incontri fisici con stranieri nel nostro Paese) o mediatico (TV, Internet, telefono) con persone di tutto il mondo che rappresentano culture molto diverse dalla nostra.

Mentre i nostri padri nascevano nell’ambito di un ambiente mono-culturale (per fermarci all’Italia, la cultura predominante in maniera assoluta era quella cattolica, con venature o borghesi o popolari), oggi noi siamo, e ancor più i nostri figli saranno “bombardati” da impulsi culturali completamente diversi e lontani da quelli tradizionali.

E non ci riferiamo qui solamente ai confronti con religioni diverse dalla cattolica (viene spontaneo riferirsi all’Islam) quanto proprio ai confronti con culture diverse, che partono da punti di vista e soprattutto da valori differenti da quelli nostri. Possiamo, a titolo esemplificativo ma senza alcuna pretesa di esaurire la casistica, pensare alla predominanza degli aspetti monetari nella cultura nord-americana o, al contrario, la scarsa attenzione data al tempo e all’efficienza tipica della cultura africana.

Abbiamo avuto modo di rilevare come ci stiamo avviando verso un mondo composto da “meticci” ovvero da persone nelle quali convivono, in maniera più o meno serena o conflittuale, culture diverse e, talora, distanti.

 Di fronte a questo futuro, che è già cominciato nel presente, deve essere avviato, a livello collettivo e normativo (questo aspetto è importante) uno sforzo per facilitare e incentivare un processo di integrazione.

Già oggi noi adulti, molto più dei nostri padri, siamo chiamati a un impegno molto pesante e continuo di esercizio di flessibilità mentale e psicologica per accettare e, in qualche modo, fare nostri, modi di pensare e (soprattutto) di vivere completamente diversi dal nostro. Se non riusciamo a far questo ci troviamo (e talvolta ci capita) ad essere chiusi in un inutile e vizioso atteggiamento di “laudatores temporis acti”, di rancorosa e polemica critica del nuovo senza affrontare lo sforzo (di flessibilità) necessario per discernere ciò che vi è di buono (da accettare) o di meno buono (da rifiutare) in questo nuovo.

Tale atteggiamento flessibile e costruttivo sarà doveroso e dovrà divenire naturale nella nuova generazione se vogliamo che la stessa dia pronta ad affrontare le sfide di questo secolo appena iniziato.

La legge sull’affidamento condiviso non è nata dal nulla, o per iniziativa di qualche brillante pensatore o legislatore solitario. Essa è originata dagli studi delle scienze sociali che hanno appurato come i minori abbiano, necessità per una crescita equilibrata e positiva, per poter affrontare con maturità psicologica le sfide della vita, dell’accesso a entrambi i genitori.

Gli studi delle scienze sociali sulla necessità della bigenitorialità sono stati recepiti (come spesso avviene per tale tipo di studi) da documenti elaborati a livello internazionale (i cui estensori sono più liberi da vincolo ideologici o di partito) e solo come ultimo passaggio sono portati al livello legislativo del singolo Paese.

A livello internazionale possiamo a questo punto ricordare il già citato testo del Libro Verde allorché prevede, tra le misure da prendere entro cinque anni dall’entrata in vigore del trattato, l’esame della possibilità di elaborazione di modelli di soluzione non giudiziaria delle controversie con particolare riferimento ai conflitti familiari transnazionali. In questo contesto dovrebbe essere esaminata la possibilità della mediazione quale mezzo per la risoluzione dei conflitti familiari.

Si può correttamente affermare che il diritto alla bigenitorialità e all’affidamento condiviso, statuito nella legge 54/06, può essere ben letto, a livello di substrato socio-psicologico, come il diritto dei minori ad accedere in maniera equilibrata alle culture espresse da entrambi le figure genitoriali.

Se ognuno di noi è fondamentalmente un meticcio, la nostra unione matrimoniale o comunque la convivenza stabile portano ad un incontro plurimo e variegato con più culture. Tale patrimonio culturale congiunto costituisce la maggiore ricchezza e possibilità di crescita per i nostri figli.

L’affidamento condiviso diventa così la modalità normativa che rappresenta al meglio questa necessità di accesso multiculturale.

La legge 54/06 non nasce dunque dal nulla ma da una precisa e ben chiara necessità.

Peraltro è presumibile pensare (e qualche autore, vedi la Bernardini De Pace[25], già lo ipotizza chiaramente) che tale legge susciterà molti problemi nella sua attuazione, laddove gli accordi di affidamento condiviso non nascano (per l’appunto condivisi) da una mediazione familiare), ma vengano imposti dall’alto di una sentenza giudiziaria.

Tutto lascia pensare ad un massiccio utilizzo, da parte di genitori insoddisfatti sulle modalità di tale affidamento condiviso giudiziario, dell’art. 155 ter, laddove recita:

“I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio delle potestà si di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo”

Non possiamo passare in silenzio un elemento fondamentale: l’affidamento condiviso comporta, per i due ex-partners genitori uno sforzo maggiore di quello esclusivo. Infatti nel caso di modalità stabilite per sentenza (e pertanto non frutto di un accordo) la condivisione “forzata” porta inevitabilmente ad una maggiore conflittualità fra due persone che non hanno ancora elaborato il loro rapporto di ex-coniugi mantenendo in piedi quello di genitori.

Solo la mediazione familiare, processo che si pone come uno spazio transizionale da una situazione di conflitto a tutto campo ad un’altra di elaborazione di rottura le legame partneriale e di mantenimento – recupero di quello genitoriali, permette di pervenire ad un accordo di affidamento che sia veramente frutto di una condivisione piena e di soddisfazione fra le due parti.

Un affidamento condiviso frutto di una mediazione familiare ha veramente molte più possibilità di creare, senza inutili conflittualità continue o residue, un clima costruttivo per la crescita equilibrata del minore e per dargli la piena possibilità di capire le ricchezze di tutte le culture dei suoi genitori, oltre che una forma mentis aperta anche verso tutte le altre culture con le quali potrebbe entrare in contatto.

L’obbligatorietà della mediazione è un passo obbligato per arrivare a questo risultato ed è un passo che sarà reso indispensabile (a dispetto di tutti i possibili catenacci posti dalle varie lobbies) dalla necessità di rendere sempre più i nostri giovani capaci di affrontare con serenità e capacità costruttiva le sfide di un mondo globale e multiculturale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]  Edizione 2004

[2]  Edizione 2003 - 2004

[3]  F. Fukuyama – La fine della storia – BUR Rizzoli, 2003

[4]  A. Riccardi – Condividere, Laterza 2006

[5]  S. Huntington – Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, Garzanti 1997

[6]  A. Riccardi – op. cit. pag. 63

[7]  Per uno studio dell’Analisi Transazionale si possono leggere i libri di Berne “A che gioco giochiamo”, Milano 1967, “Ciao e poi”, Milano 2005,  oltre che i testi di S. Woolams e M. Brown “Analisi transazionale, Assisi 1985 e di M. James e D. Jongeward “Nati per vincere”, Cinisello Balsamo 1987

[8] Edizione 2003

[9] M. Cicogna, G. Di Rago, G.N. Del Giudice – La Conciliazione Commerciale, Maggioli 2004, pag. 52

[10] Introduzione alla mediazione familiare (ediz. Giuffrè 1996), pag. 5

[11] La mediazione familiare (ediz. Erikson 2003), pag. 26

[12] Op. cit. Giuffrè editore 1996

[13] La mediazione familiare. Modelli e strategie operative Erikson 2003

[14] J. Haynes, I. Buzzi – op. cit. pag. 8

[15]  Op. cit.. pag. IX

[16] Molte di queste tecniche sono state efficacemente esposte in dettaglio dalla Prof.ssa M. L. Dalmati nelle lezioni svolte all’ISSAS di Roma nel corso 2006 per Mediatori Familiari.

[17] E. Falbo - La famiglia oggi, la mediazione familiare – ISSAS 2005

[18] op. cit. pag. 50

[19] op. cit.pag. 150

[20] Per l’impostazione di V. Cigoli e C. Marzotto si possono con efficacia leggere il loro contributi al libro “Comporre il conflitto genitoriale”, ed. Unicopli 1999

[21] Lezioni tenute dalla Prof.ssa Elvira Falbo al Corso per mediatori familiari tenutosi a Roma all’ISSAS per l’anno accademico 2006.

[22] Op. cit. pag. 54

[23]  Op. cit. pag. 40

[24] op. cit. pagg. 10-11

[25] A. Bernardini De Pace, A. Simeone – Figli condivisi, Sperling & Kupfer 2006